Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'Art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale) e dell'Art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n....

Capo I Disposizioni generali
Sezione I
Oggetto, ambito di applicazione e responsabilita'

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33

del 7 novembre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2 e 66, comma 3 dello statuto;

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), e sue successive modifiche e integrazione, ed in particolare l'Art. 16, comma 2 che stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinate le procedure e le modalita' tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente concernenti piani e programmi regionali di cui all'Art. 10 della legge regionale sopra richiamata;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 28 novembre 2005, n. 16 adottata previa acquisizione dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali, e trasmessa, ai fini dell'acquisizione dei pareri, alla commissione consiliare «Affari istituzionali» ai sensi dell'Art. 42, comma 2, dello statuto regionale e al consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'Art. 66, comma 3, dello statuto regionale;

Preso atto del parere del comitato tecnico della programmazione e dei pareri delle competenti strutture ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

Dato atto del parere favorevole del consiglio delle autonomie locali del 12 dicembre 2005;

Dato atto che la commissione consiliare competente, nella seduta del 12 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla commissione consiliare suddetta;

Dato atto della comunicazione al tavolo di concertazione generale effettuata in data 26 settembre 2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale 30 ottobre 2006, n. 798 che approva il regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'Art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale) e dell'Art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio);

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalita' tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata degli strumenti di programmazione regionale e le relative forme di partecipazione, in attuazione di quanto disposto:

    1. dall'Art. 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), cosi' come modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61;

    2. dall'Art. 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio), relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale di competenza della Regione.

  2. Il presente regolamento disciplina altresi', in attuazione delle disposizioni richiamate al comma 1, le procedure e le modalita' tecniche per l'effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti di programmazione regionale e le relative forme di consultazione, secondo quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

  3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

    1. ai piani e programmi pluriennali di cui all'Art. 10 della legge regionale n. 49/1999, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 8 per gli strumenti di pianificazione territoriale;

    2. ai piani e programmi di attuazione della disciplina comunitaria e nazionale, in quanto compatibili.

    Art. 2.

    Definizioni

  4. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

    1. «dirigente responsabile del piano o programma» di seguito indicato come «dirigente responsabile», il dirigente regionale cui compete, in base all'ordinamento interno, la responsabilita' della predisposizione di un piano o programma e quindi del processo di valutazione integrata e di quello di valutazione ambientale ove prescritto; corrisponde alla figura del «responsabile del procedimento» di cui all'Art. 16 della legge regionale n. 1/2005;

    2. «modello analitico», il documento-guida per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall'Art. 10 comma 1 della legge regionale n. 49/1999, che definisce il percorso logico per la formazione degli atti di programmazione regionale di durata pluriennale;

    3. «proposta iniziale di piano o programma», il documento predisposto ai fini dell'informazione al consiglio regionale ai sensi di quanto previsto dall'Art. 48 dello statuto, comprendente i contenuti di cui all'Art. 9 comma 1 ed il rapporto di valutazione di cui all'Art. 9, comma 3;

    4. «proposta intermedia di piano o programma», la documentazione di completamento della proposta iniziale comprendente i contenuti previsti dall'Art. 16, comma 1, il rapporto di valutazione perfezionato con i contenuti di cui all'Art. 16, comma 2 ed il rapporto ambientale di cui all'Art. 21 per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale;

    5. «proposta finale di piano o programma», la documentazione predisposta ai fini dell'approvazione del piano o programma da parte del consiglio regionale, comprendente il rapporto di valutazione contenente gli esiti delle varie fasi del processo di valutazione integrata e del processo di partecipazione attivato ai sensi dell'Art. 6, il rapporto ambientale di cui all'Art. 21, nonche' gli esiti delle consultazioni di cui all'Art. 7 per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale;

    6. «valutazione ambientale», il processo che comprende l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione ai sensi della direttiva 2001/42/CE;

    7. «verifica preventiva», il procedimento preliminare attivato allo scopo di definire se un determinato piano o programma, o una modifica di un piano o programma, debba essere sottoposto a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE;

    8. «rapporto di valutazione», il documento che descrive sinteticamente tutte le fasi del processo di elaborazione e valutazione del piano o programma ed evidenzia gli esiti del processo di valutazione integrata di cui all'Art. 3; corrisponde al documento denominato «relazione di sintesi» dall'Art. 16, comma 3 della legge regionale n. 1/2005;

    9. «rapporto ambientale», la documentazione di carattere tecnico-scientifico contenente le informazioni di cui all'Art. 21 ed all'allegato 1 della direttiva 2001/42/CE;

    10. «dichiarazione di sintesi», il documento che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto delle informazioni del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonche' le ragioni per le quali sono stati scelti i contenuti adottati nel piano o programma alla luce delle alternative possibili che sono state individuate e valutate;

    11. «pubblico», una o piu' persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi;

    12. «autorita' competenti in materia ambientale», autorita' pubbliche che, per le loro specifiche competenze ambientali, paesaggistiche o sulla salute, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma.

    Art. 3.

    Processo di valutazione integrata e sue fasi

  5. La valutazione integrata e' il processo che evidenzia, all'interno della formazione del piano o programma, le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana, con un ottica trasversale agli effetti sulla dimensione di genere.

  6. Il processo di valutazione integrata comprende, ove prevista, la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE.

  7. Il processo di valutazione integrata prevede la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione regionale alle varie fasi e la messa a disposizione delle informazioni ad esse relative.

  8. Il processo di valutazione integrata si articola in due fasi:

    1. valutazione relativa alla proposta iniziale del piano o programma ed al suo processo di formazione, di cui al capo II. La prima fase della valutazione si conclude con l'adozione da parte della giunta regionale della proposta iniziale di piano o programma e la sua presentazione al consiglio regionale per la definizione degli eventuali indirizzi;

    2. valutazione relativa alla proposta intermedia del piano o programma, di cui al Capo III. La seconda fase della valutazione si conclude, al termine dei processi di partecipazione e consultazione, con l'adozione da parte della giunta regionale della proposta finale del piano o...

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