Disposizioni a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 66

del 22 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La Regione Abruzzo nelle more di approvazione delle normative organiche in materia di interventi a favore dei piccoli comuni, di sviluppo della montagna e di riordino delle comunita' Montane, della Sicurezza, di conferimento delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di sussidiarieta' verticale ed orizzontale, adotta con la presente legge, le misure indifferibili ai fini della realizzazione delle politiche di sviluppo delle autonomie locali.

    Art. 2.

    Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali

  2. La Regione, al fine di procedere nella promozione e nello sviluppo delle autonomie locali, nella attuazione delle riforme istituzionali e nel conferimento delle funzioni amministrative agli Enti locali e autonomie funzionali, nei rispetto del principio di sussidiarieta' verticale ed orizzontale, assicura alla direzione competente le risorse necessarie per la realizzazione di studi, ricerche e attivita' connesse alla divulgazione delle conoscenze ed altre azioni finalizzate alla crescita del sistema delle autonomie locali.

  3. Agli oneri valutati, per l'anno 2006, in Euro 150.000,00 si provvede mediante lo stanziamento sul Cap. 121301 di nuova istituzione U.P.B. 14.01.002 denominato: «Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali» la cui copertura finanziaria e' assicurata mediante contemporanea diminuzione di pari importo sul Cap. 11465 UPB 02.01.005 denominato: «Oneri per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali».

    Art. 3.

    Istituzione del Fondo di solidarieta' per i piccoli comuni

  4. La Regione puo' intervenire a favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento, mediante l'istituzione di un fondo di solidarieta' teso a fronteggiare oneri imprevisti e urgenti derivanti da situazioni imprevedibili diverse da quelle di protezione civile, gia' disciplinate da altre leggi regionali, che non possono essere fronteggiate con le risorse del bilancio comunale.

  5. La giunta regionale, d'intesa con ANCI - UNCEM e LEGAUTONOMIE, con apposita delibera determina le modalita' di accesso al fondo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  6. Per l'anno 2006 al Gap. 121542 U.P.B. 14.01.005 ridenominato: «Fondo di solidarieta' per i piccoli comuni» confluiscono le risorse del Cap. 11540 pari ad Euro 75.000,00.

    Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 recante: Norme in materia di riordino territoriale dei comuni Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi comuni, unioni e fusioni.

  7. Dopo il comma 8 dell'Art. 9 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 sono inseriti i seguenti:

    8-bis. In deroga al comma 1, le Unioni di comuni che all'entrata in vigore della presente legge hanno beneficiato dei contributi erariali ai sensi del decreto ministeriale 1° settembre 2000, n. 318, conservano l'erogazione del contributo stesso, anche se non raggiungono la soglia minima di popolazione di almeno 5000 abitanti.

    8-ter. La giunta regionale d'intesa con la seconda commissione consiliare provvede a definire criteri e modalita' per la ripartizione dei contributi, a sostegno dell'associazionismo, fra le unioni di comuni concertandoli con le associazioni regionali delle autonomie locali

    .

    Art. 5. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

  8. Le lettere a) e c) del comma 1 dell'Art. 2 sono sostituite dalle seguenti:

    a) sostiene finanziariamente la realizzazione dei progetti predisposti da comuni singoli o associati, Unioni di comuni e Province;

    c) realizza attivita' di sicurezza, documentazione, comunicazione, informazione, nonche' intese ed accordi di collaborazione con gli Organi dello Stato e con enti pubblici nazionali e locali per favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni della criminalita

    .

    Art. 6. Modifiche all'Art. 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.

  9. L'Art. 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 e' sostituito dal seguente:

    Art. 3 (Progetti per la sicurezza). - 1. I progetti, finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, a prevenire episodi criminosi e ad accrescere la cultura della legalita' nell'ambito del risanamento di zone ad alto tasso di criminalita', devono riguardare:

    a) istituzioni di presidi decentrati per lo svolgimento di funzioni e compiti propri dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;

    b) potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza (apparati radio, parco automezzi, apparato tecnico-strumentale...

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