Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 66

del 22 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 25 ´Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas o similariª.

  1. Il comma 8 dell'Art. 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 25 recante: ´Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similariª, e' sostituito dal seguente:

    ´8. Il concessionario, a conclusione dell'intervento, trasmette alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra concedente e concessionario, ai fini della rideterminazione del contributo definitivoª.

  2. Il comma 8 dell'Art. 12 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 25, e' sostituito dal seguente:

    ´8. Al fine della semplifcazione delle procedure e per facilitare le operazioni di collaudo, anche in caso di concessione, i lavori di realizzazione degli impianti vanno condotti e contabilizzati, per quanto compatibile, secondo le disposizioni vigenti in materia di lavori pubbliciª.

    Art. 2.

    Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115

    ´Nuove norme per l'edilizia scolasticaª

  3. Il comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115 recante: ´Nuove norme per l'edilizia scolasticaª, e' sostituito dal seguente:

    ´2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro quattro anni dalla data di consegna dei lavori, i provvedimenti di approvazione del certficato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra ente e Regioneª.

  4. L'Art. 12 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115, e' sostituito dal seguente:

    ´Art. 12. Collaudazione e monitoraggio. - 1. La direzione regionale del Settore lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero dalla data di ultimazione dei lavori, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria dell'intervento, alla sua complessita' ed al relativo importo.

  5. I collaudatori sono nominati prioritariamente all'interno della struttura regionale ovvero tra soggetti esterni con comprovata esperienza e adeguata professionalita'.

  6. Il collaudo puo' essere affidato ad una commissione composta da tre membri per lavori che richiedono l'apporto di professionalita' diverse in ragione della particolare tipologia e categoria di intervento e l'importo dei lavori sia superiore a 1 milione 500 mila Euro.

  7. Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l'acquisizione di dati statistici economici e finanziari, le province e i comuni sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni e le notizie a loro disposizione inerenti alle opere ammesse a finanziamentoª.

    Art. 3.

    Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2001, n. 53

    ´Opere ed interventi di interesse regionaleª

  8. Il comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale 4 ottobre 2001, n. 53 recante: ´Opere ed interventi di interesse regionaleª e' abrogato.

  9. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale 4 ottobre 2001, n. 53, e' sostituita dalla seguente:

    ´c) 10% a conclusione dell'intervento previa trasmissione alla Regione dei relativi provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare...

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