Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni INPS - Assicurazione facoltativa ex r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 - Rivalutazione dei contributi versati - Limitazione al 1? gennaio 2001 della decorrenza degli incrementi pensionistici per i ratei maturati - Eccepita irrilevanza della questione - Rei...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), promossi con ordinanze del 24 agosto 2004 dalla Corte di Cassazione e del 9 dicembre 2004 dal Tribunale di Bologna nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Rosa Carla Giordano e l'I.N.P.S. e tra Marco Corsini ed altro, nella qualita' di eredi di Massimiliana Bertusi, e l'INPS, iscritte al n. 929 del registro ordinanze 2004 e al n. 322 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2004 e n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Nicola Valente e Antonino Sgroi per l'INPS e l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio promosso da Rosa Carla Giordano contro l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) ed avente ad oggetto l'adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati presso l'assicurazione facoltativa di cui al Titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le conseguenti maggiori somme sui ratei della rendita di cui la ricorrente fruiva dal marzo 1995, la Corte di cassazione, con ordinanza del 24 agosto 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), nella parte in cui, in relazione alla disposta rivalutazione dei contributi versati nella menzionata assicurazione facoltativa, prevede la decorrenza solo dal 1° gennaio 2001 degli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici, anche in relazione alle situazioni giuridiche, attinenti agli arretrati pensionistici, che, alla data di entrata in vigore della legge, non erano consolidate in senso negativo per l'assicurato.

    La rimettente ricorda che, con la sentenza n. 141 del 1989, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore in poi. Aggiunge che, successivamente, il legislatore e' intervenuto con il censurato art. 69, comma 5, della legge n. 388 del 2000, il quale, con riferimento al passato, ha previsto che i contributi versati nell'assicurazione facoltativa in questione a partire dal 1° gennaio 1952 e fino al 31 dicembre 2000 sarebbero stati rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini delle retribuzioni pensionabili, di cui all'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), e che gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici sarebbero decorsi dal 1° gennaio 2001. Per il futuro, la norma ha stabilito la rivalutazione annuale, con le stesse modalita' gia' illustrate, dei contributi versati dal 1° gennaio 2001 in poi.

    Secondo il giudice a quo, il chiaro tenore della complessiva disposizione dell'art. 69, comma 5, della legge n. 388 del 2000 - la cui prima parte e' rivolta a porre rimedio per il passato alla mancata previsione della rivalutazione dei contributi e la seconda a fissare una nuova disciplina per il futuro - imporrebbe di ritenere che legislatore, con una norma retroattiva, abbia esaurientemente disciplinato, anche per il passato, sia la rivalutazione dei contributi versati all'assicurazione facoltativa, sia i relativi effetti, espressamente limitando alle rate pensionistiche maturate a partire dal gennaio 2001 l'incidenza della prevista rivalutazione dei contributi.

    Una simile disciplina, tuttavia, contrasterebbe, a parere della Corte di cassazione, con gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

    Infatti, secondo la rimettente, mediante il tipo di pronuncia adottato con la sentenza n. 141 del 1989 - caratterizzato dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale di un'omissione legislativa, senza la precisa indicazione del contenuto della norma che avrebbe dovuto essere posta dal legislatore - la Corte costituzionale avrebbe inteso demandare allo stesso legislatore l'introduzione e la disciplina del meccanismo idoneo ad assicurare il diritto costituzionalmente protetto, ma contemporaneamente avrebbe somministrato essa stessa un principio cui il giudice comune era abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione. Pertanto, per effetto di detta pronuncia, si sarebbe determinato un assetto normativo che gia' comportava la possibilita' di riconoscimento in giudizio di un diritto al computo "in qualche maniera rivalutato" dei...

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