Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Impugnazioni - Atto di citazione in appello - Notificazione al procuratore costituito dell'appellato, ove non domiciliato, effettuata presso la cancelleria del giudice di primo grado - Asserita irragionevole compressione dell'effettivita' del diritto di difesa e vi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), e 330 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 10 ottobre 2005 dalla Corte di appello di Torino, nel procedimento civile vertente tra Rubiolo Luisa e Beccaria Renato ed altri, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che, con ordinanza del 10 ottobre 2005, la Corte di appello di Torino, investita di un giudizio di appello proposto da Rubiolo Luisa contro Beccarla Renato e Amparone Antonella, appellati non costituiti, premesso che il giudizio di primo grado era stato instaurato da questi ultimi e il Tribunale di Pinerolo aveva accolto la loro domanda di eliminazione del collegamento di uno scarico con la rete fognaria, ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), e 330 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevedono che l'atto di citazione in appello sia validamente notificato al procuratore costituito di controparte presso la cancelleria del giudice di primo grado, ove quel procuratore, esercente fuori della circoscrizione di quel Tribunale, non abbia eletto domicilio nella sede di causa, per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione;

che il giudice rimettente riferisce che avverso la sentenza di primo grado Rubiolo Luisa aveva proposto appello con atto notificato a mani del cancelliere presso il Tribunale di Pinerolo ex art. 58 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in...

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