Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Astensione e ricusazione - Incompatibilita' del giudice che abbia gia' preso cognizione, in sede civile, di atti e documenti presenti nel fascicolo penale - Omessa previsione - Omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Mani...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34 e 36 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 23 aprile 2004 dal Giudice di pace di Buccino nel procedimento penale a carico di Sacco Gerri Pasquale, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto che, con ordinanza del 23 aprile 2004, pervenuta a questa Corte in data 9 febbraio 2005 ed iscritta al n. 102 del registro ordinanze dell'anno 2005, il Giudice di pace di Buccino ha sollevato in via incidentale questione di legittimita' costituzionale degli articoli 34 e 36 del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, "nella parte in cui non prevedono tra le cause dell'astensione e/o ricusazione del giudice anche l'ipotesi in cui lo stesso abbia gia' preso visione e cognizione in sede civile di atti e documenti presenti nel fascicolo penale in particolare del verbale dei Carabinieri con gli accertamenti svolti ivi compresa le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato ai Carabinieri in occasione del sinistro e di natura completamente confessoria";

che il rimettente riferisce di essere stato invitato ad astenersi dal giudizio dalla difesa dell'imputato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera h), del codice di procedura penale, proprio in ragione di tale previa visione in sede civile di atti e documenti presenti nel fascicolo penale, ma di avere rigettato la richiesta, sull'assunto che non vi fosse alcuna causa di incompatibilita' e che, essendosi limitato a decidere in sede civile su una questione preliminare relativa alla carenza di legittimazione attiva della parte attrice, non sussistessero nella specie neppure ragioni di convenienza giuridicamente rilevanti che potessero mettere in discussione il principio di imparzialita' dell'organo giudicante;

che il rimettente riferisce, inoltre, che dopo...

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