Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Redazione del verbale in forma riassuntiva anche in ipotesi di assunzione di testimonianza - Lamentata mancata previsione della possibilita' di riproduzione integrale - Asserita violazione del principio di uguaglianza e di razi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 26 aprile 2004 dal giudice di pace di Cosenza nel procedimento penale a carico di R. P., iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che, con ordinanza del 26 aprile 2004, il giudice di pace di Cosenza ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace "il verbale d'udienza, di regola, e' redatto solo in forma riassuntiva", per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione;

che il rimettente sottolinea il particolare disvalore della mancata previsione della necessita' in ogni caso della verbalizzazione in forma integrale, atteso il tipo di processo e l'imputazione (lesioni colpose di cui all'art. 590, commi 1, 2, 3 c.p., con deposizioni dei verbalizzanti e del conducente dell'autoveicolo relative alla dinamica del sinistro);

che, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, le esigenze di celerita' e di contenimento della spesa non dovrebbero risolversi nella paralisi del servizio giustizia per una mancata previsione di fondi per la stenotipia o per la trascrizione della fonoregistrazione, imponendo cosi' l'adozione della verbalizzazione in forma riassuntiva, mentre i motivi di contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione di cui all'art. 140 del codice di procedura penale (richiamato dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) sono di ordine imprevedibile e...

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