Regolamento recante norme di definizione della composizione e del funzionamento dell'osservatorio regionale per la finanza locale di cui all'Art. 45, comma 3 della legge regionale n. 1/2006. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 4 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 45, comma 3 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, che istituisce presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'osservatorio regionale per la finanza locale con sede in Udine e con il compito precipuo di favorire l'esercizio ottimale delle funzioni del sistema delle autonomie e la perequazione delle risorse mediante un'attivita' di monitoraggio e diffusione delle relative informazioni finanziarie;

Visto il comma 4 del succitato Art. 45 che attribuisce all'osservatorio il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, l'applicazione dei principi contabili, la congruita' degli strumenti applicativi e la sperimentazione di nuovi modelli contabili relativamente agli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto, in particolare, il comma 6 del medesimo Art. 45 che demanda la determinazione della composizione e del funzionamento dell'organismo suddetto a decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale e sentito il Consiglio delle autonomie locali;

Precisato che, ai sensi della normativa regionale in argomento, spetta all'assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvedere con proprio decreto alla nomina dei componenti dell'osservatorio;

Visto il comma 7 dell'Art. 45 suddetto, che stabilisce in tre anni la durata in carica dei componenti esterni e assegna ai medesimi un gettone di presenza determinato in conformita' con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla determinazione della composizione e del funzionamento dell'osservatorio regionale per la finanza locale, mediante predisposizione di apposito testo regolamentare;

Ritenuto, al fine di assicurare il miglior espletamento dei compiti propri dell'organismo, di individuare quali componenti, soggetti in grado di assicurare la massima competenza nelle materie finanziarie, economiche e istituzionali per quanto attiene l'ambito delle autonomie locali;

Considerato che sulla proposta di regolamento sottoposta all'esame del Consiglio delle autonomie locali, lo stesso si e' espresso favorevolmente e all'unanimita' nella seduta del 26 luglio 2006;

Visto l'Art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2025 del 31 agosto 2006;

Decreta:

E'...

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