Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (disciplina del settore fieristico).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 7 novembre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, e n. 66, comma 3 dello statuto;

Vista la legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (disciplina del settore fieristico) ed in particolare l'Art. 16 che prevede l'approvazione di un regolamento di attuazione;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 31 luglio 2006, n. 14 adottata previa acquisizione dei pareri del Presidente del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' delle intese acquisite al tavolo di concertazione istituzionale (giunta regionale - autonomie locali) ed al tavolo di concertazione generale;

Dato atto che il consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 5 settembre 2006;

Dato atto che la commissione consiliare competente ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 13 settembre 2006;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla suddetta commissione consiliare;

Vista la delibera di giunta regionale 30 ottobre 2006, n. 784 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (disciplina del settore fieristico);

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (disciplina del settore fieristico) disciplina:

    1. i requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche e i sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati;

    2. i requisiti dei quartieri fieristici e degli spazi fieristici;

    3. le procedure per la formazione e la pubblicazione dei calendari fieristici;

    4. i settori di specializzazione merceologica e la relativa codifica.

    Art. 2.

    Requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali

  2. E' qualificata internazionale la manifestazione fieristica di qualifica internazionale o nazionale qualora nelle ultime due edizioni si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:

    1. la provenienza di almeno il 15 per cento di espositori da almeno dieci Paesi esteri o, in alternativa, da almeno cinque Paesi esteri extra Unione europea;

    2. la presenza di almeno l'8 per cento di visitatori di nazionalita' estera sul totale dei visitatori;

    3. la presenza di almeno il 4 per cento di visitatori di nazionalita' di paesi extra Unione europea sul totale dei visitatori.

  3. Ai fini dell'acquisizione o del mantenimento della qualifica internazionale il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti indicando le rilevazioni e gli altri elementi di prova ai quali far riferimento per la formulazione dell'attestazione stessa, tra cui il catalogo ufficiale degli espositori presenti alle due ultime edizioni svoltesi.

    Art. 3.

    Requisiti delle manifestazioni fieristiche nazionali

  4. E' qualificata nazionale la manifestazione fieristica qualora nelle ultime due edizioni si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:

    1. la provenienza di oltre la meta' degli espositori da almeno sei regioni italiane diverse dalla Regione Toscana;

    2. la presenza, superiore alla meta' dei visitatori totali di visitatori provenienti da almeno sei regioni italiane diverse dalla Regione Toscana;

    3. la partecipazione di espositori esteri non inferiore al 10 per cento del totale degli espositori;

    4. una presenza di visitatori esteri non inferiore al 5 per cento del totale dei visitatori.

  5. Ai fini dell'acquisizione o del mantenimento della qualifica nazionale il soggetto...

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