Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari).
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 25 ottobre 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Sostituzione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale n.
29/1983
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Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari) sono sostituiti dal seguente:
´Art. 1 (Disposizioni applicabili ai comuni classificati sismici a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti assunti in sua attuazione). - 1. Per i comuni dichiarati sismici con i provvedimenti assunti in applicazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio regionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e successive modifiche e integrazioni la giunta regionale, conformemente al parere espresso dalla competente commissione consiliare, definisce criteri e linee guida in merito agli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico - tecnici a corredo degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in ragione delle differenti classi di pericolosita' sismica attribuite al territorio regionale.
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Nel provvedimento regionale di cui al comma 1 sono altresi' definite le modalita' con cui i comuni procedono all'eventuale adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle indicazioni ivi contenute.ª.
Art. 2.
Inserimento dell'Art. 1-bis della legge regionale n. 29/1983
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Dopo l'Art. 1 della legge regionale n. 29/1983 come sostituito dalla presente legge e' inserito il seguente:
´Art. 1-bis. (Contributi ai comuni). - 1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti per gli approfondimenti delle indagini e degli studi geologico-tecnici di cui al comma 1 dell'Art. 1.ª.
Art. 3.
Inserimento dell'Art. 1-ter della legge regionale n. 29/1983
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Dopo l'Art. 1-bis della legge regionale n. 29/1983, introdotto dalla presente legge e' inserito il seguente:
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