Disposizioni urgenti in materia ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di bonifiche

  1. Le procedure operative ed amministrative di cui all'Art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, sono attribuite ai comuni in relazione agli eventi potenzialmente inquinanti su aree ricadenti nel territorio comunale di competenza ed alle province in relazione agli eventi potenzialmente inquinanti su aree comprese in territori sovra comunali.

  2. La giunta regionale, nelle more dell'adeguamento normativo previsto dall'Art. 265 del decreto legislativo n. 132/2006, definisce i criteri, le metodologie e le attivita' relative alla certificazione di cui all'Art. 242, comma 13 e all'Art. 248, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006.

    Art. 2.

    Disposizioni in materia di rifiuti

  3. Le competenze in materia di autorizzazioni e controlli, gia' attribuite dalla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente), in materia di gestione dei rifiuti sono confermate in capo agli enti come nella stessa stabilito, salvo quanto previsto al comma 2.

  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attivita' di recupero dei rifiuti ammesse al regime delle procedure semplificate sono soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

  5. I procedimenti connessi alle procedure semplificate di cui all'Art. 33, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) avviate con comunicazioni inoltrate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i procedimenti di adeguamento ai sensi del decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 (regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), sono conclusi dagli enti e con le procedure previste dalla legge regionale n. 18/1999.

  6. Le iscrizioni nei registri tenuti dalle province effettuate sulla base delle...

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