Consulenza finanziaria e creditizia e istituzione della cooperativa di garanzia .

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 28 novembre 2006)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Consulenza finanziaria e creditizia

  1. La provincia autonoma di Bolzano promuove la consulenza finanziaria e creditizia nell'ambito della comune piattaforma sovrasettoriale di servizi delle cooperative di garanzia.

    Art. 2.

    Cooperativa di garanzia ´Socialfidiª

  2. La provincia Autonoma di Bolzano promuove la costituzione di una cooperativa di garanzia a sostegno delle cooperative, delle associazioni e delle fondazioni attive nel settore sociale e sanitario, denominata ´Socialfidiª.

    Art. 3.

    Aiuti finanziari

  3. Al fine di sostenere l'attivita' della piattaforma di servizi di cui all'Art. 1, la giunta provinciale puo' concedere annualmente un contributo nella misura massima dell'80 per cento per le spese di gestione, ai sensi della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche.

  4. Per le cooperative di garanzia riconosciute dalla giunta provinciale, per le quali non esiste una specifica normativa provinciale di finanziamento, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 13 agosto 1964, n. 11, e successive modifiche.

  5. La giunta provinciale puo' assegnare mezzi finanziari alla cooperativa di garanzia ´Socialfidiª di cui all'Art. 2, per costituire un proprio fondo.

    Art. 4.

    S t a t u t i

  6. Per l'ammissione agli aiuti finanziari di cui all'Art. 3 gli statuti della piattaforma di servizi di cui all'Art. 1, della ´Socialfidiª di cui all'Art. 2 ovvero delle cooperative di garanzia sono approvati dalla giunta provinciale.

    Art. 5.

    Disposizioni finanziarie

  7. Per le finalita' di cui all'Art. 1, comma 1, e' autorizzata a carico del bilancio provinciale dell'esercizio finanziario 2006 una spesa massima di 200.000 euro (UPB 17100 e 31105). La spesa per gli esercizi successivi sara' autorizzata con legge finanziaria annuale.

  8. Per la costituzione del fondo di garanzia di cui all'Art. 3, comma 3, e' autorizzata a carico del bilancio provinciale dell'esercizio finanziario 2006 l'assegnazione di un contributo nella misura massima di 800.000 euro (UPB 09220 e 31215). La spesa per gli esercizi successivi sara' autorizzata con legge finanziaria annuale.

  9. Alla copertura della maggiore spesa complessiva di 1.000.000 di euro, derivante dai commi 1 e 2, si provvede per l'esercizio 2006 mediante riduzione di pari...

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