Organismi geneticamente modificati (OGM) nell'agricoltura - disposizioni transitorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 28 novembre 2006)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge stabilisce norme transitorie per la salvaguardia delle colture agricole nella provincia di Bolzano da possibili contaminazioni con organismi geneticamente modificati (OGM), in assenza di norme per l'applicazione del principio di coesistenza.

    Art. 2.

    D i v i e t o

  2. Fino all'adozione della disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche, come definito all'Art. 2 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito in legge, con modificazioni, dall'Art. 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 5, sono vietati sul territorio provinciale la coltivazione e l'uso in agricoltura di specie geneticamente modificate.

  3. La disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche di cui al comma 1 e' adottata entro il 2009.

    Art. 3.

    S a n z...

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