Sentenza nº 214 da Abruzzo, Pescara, 13 Febbraio 2004

Data di Resoluzione13 Febbraio 2004
EmittenteAbruzzo - Pescara

REPUBBLICA ITALIANA N. 214 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 7 Reg.Ric.
PER L'ABRUZZO SEZIONE STACCATA DI PESCARA Anno 1997

composto dai magistrati:

dott. Antonio Catoni Presidente

dott. Michele Eliantonio consigliere

dott. Mario Di Giuseppe consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7 del 1997, proposto da FERRETTI Paolino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pisciella ed elettivamente domiciliato in Pescara, via Teramo n. 7/13 presso l'avv. C. Ciuffi;

CONTRO

COMUNE di PINETO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Ranghelli, presso la stessa elettivamente domiciliato in Pescara, via Firenze n. 303;

per l'annullamento

del provvedimento 28.10.1996 n. 15250 relativo a diniego di concessione edilizia per la realizzazione di una serra ad impianto fisso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pineto;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Viste le proprie ordinanze 9.1.1997 n. 5 e 15.4.1999 n. 145 emesse in sede cautelare;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 29.1.2004, il cons. Di Giuseppe;

Udita l'avv. Ranghelli per la parte resistente; nessuno comparso per la parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 28.12.1996 e depositato il 3.1.1997 il sig. Ferretti Paolino ha impugnato il provvedimento 28.10.1996 n. 15250 relativo a diniego di concessione edilizia per la realizzazione di una serra ad impianto fisso in territorio del Comune di Pineto, deducendo violazione dell'art. 71 della L. Reg. Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18 e dell'art. 1 della L. Reg. Abruzzo 5 giugno 1996 n. 33, nonchÈ eccesso di potere per illogicit‡.

In sede cautelare, con ordinanza 9 gennaio 1997 n. 5, il TAR ha accolto interinalmente la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai fini del riesame (nei modi ivi indicati in motivazione ed in contraddittorio con la parte ricorrente).

Con memoria del 26.2.1997 si Ë costituito in giudizio il predetto Comune la cui difesa ha controdedotto, chiedendo la reiezione del ricorso.

Peraltro, in esecuzione della succitata ordinanza, giusta verbale n. 23 del 19.4.1997, la Commissione edilizia comunale ha proceduto al riesame in contraddittorio con i rappresentanti (arch. Ferretti ed avv...

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