Disposizioni in materia ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del

30 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 41

  1. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 41 recante «Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalita' dell'agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA)» le parole «..., per il triennio 2005-2007 un contingente complessivo di personale pari a centocinquanta unita', di cui settanta unita' per l'anno 2005, quaranta unita' per l'anno 2006 e quaranta unita' per l'anno 2007, ...» sono sostituite dalle parole «..., per il triennio 2006-2008 un contingente complessivo di personale pari a centocinquanta unita', di cui settanta unita' per l'anno 2006, quaranta unita' per l'anno 2007 e quaranta unita' per l'anno 2008, ...».

  2. Al comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 41 recante: «Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalita' dell'agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA)» le parole «Per l'anno 2005, ...» sono sostituite dalle parole «Per l'anno 2006, ...».

    Art. 2.

    Funzionamento e organizzazione ARTA

  3. Al fine di consentire il proseguimento di un'efficace attivita' di controllo ambientale, nelle more dell'attuazione delle leggi regionali n. 41/2005 e n. 16/2006, l'agenzia regionale per la tutela ambientale - ARTA - e' autorizzata a prorogare i contratti di lavoro a termine, subordinati e parasubordinati, per il tempo massimo consentito dalla vigente normativa e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

  4. Agli oneri per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, valutati per l'anno 2006 in Euro 800.000,00, si provvede mediante l'incremento, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 291550 - U.P.B. 05.01.020 - denominato «Contributo annuale di funzionamento per l'attivita' ordinaria assegnato all'ARTA Art. 20, comma 1, legge regionale 29 luglio 1998, n. 64» e la contestuale diminuzione del capitolo 181511 - U.P.B. 06.01.002 denominato «Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti - legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 e successive modifiche e integrazioni». La giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

  5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si rinvia, per quanto applicabile, alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'Art. 1 della legge regionale dell'8 giugno 2006, n. 16 recante: «Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazioni degli obiettivi di finanza pubblica».

    Art. 3. Integrazioni e modifiche all'Art. 225 della legge regionale 26 aprile

    2004, n. 15

  6. All'Art. 225 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)» dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

    «5-bis. Agli interventi finanziati nell'ambito del piano si applicano le disposizioni di cui all'Art. 10, comma 1, della legge regionale 3 aprile 1995, n. 32 recante: «Norme per l'attuazione dei programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse.

  7. Al comma 6 dell'Art. 225 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 sono aggiunti i seguenti periodi:

    Al fine di accelerare l'impiego dei fondi, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare con proprio atto variazioni alle procedure attuative e di erogazione delle risorse e variazioni non sostanziali al quadro degli interventi. Si considerano non sostanziali le variazioni contenute entro il limite massimo del venticinque per cento della dotazione finanziaria iniziale per ogni settore di intervento

    .

    Art. 4. Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti.

  8. La Regione e' competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'Art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita), nel rispetto:

    1. delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente;

    2. delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

    3. delle competenze degli enti locali disposte dalla normativa vigente;

    4. della normativa vigente in materia di concessioni idroelettriche di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche ed integrazioni e delle competenze della direzione demandata alla gestione del demanio idrico.

  9. La giunta regionale provvede con propria deliberazione a:

    1. individuare l'autorita' competente che, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali di cui all'Art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, determina le condizioni per l'autorizzazione;

    2. stabilire i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

    3. approvare la modulistica per la presentazione delle domande;

    4. determinare le tariffe da applicare in relazione alle spese occorrenti per effettuare l'istruttoria tecnica e amministrativa e per i relativi controlli e definire le relative modalita' di pagamento;

    5. approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di autorizzazione, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati.

  10. Le somme derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate all'istruttoria delle domande di autorizzazione di cui all'Art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 nonche' ad ogni attivita' conseguente logistica e operativa, di informazione, formazione e consultazione che si rende necessaria.

  11. I criteri per la ripartizione dei suddetti fondi sono stabiliti con delibera della giunta regionale.

  12. Le entrate previste dal presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata 31110 U.P.B. 03.04.001 di nuova istituzione denominato «Entrate derivanti da diritti di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni».

  13. E' istituito il correlato capitolo di spesa 281440 - U.P.B. 05.01.016 denominato «Spese per le attivita' connesse al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni e per il funzionamento ARAEN - Art. 64 legge regionale dell'8 febbraio 2005, n. 6 (legge finanziaria regionale 2005) e successive modifiche e integrazioni».

  14. E' compito dell'autorita' competente verificare che l'impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 6 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 5 del presente articolo.

    Art. 5.

    Compensazione ambientale da impianti di produzione di energia

  15. La Regione e' competente a elaborare e definire gli obiettivi, le linee e i criteri generali per l'attuazione a livello territoriale della politica energetica nazionale ai sensi dell'Art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (riordino del settore energetico, nonche' delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), nel rispetto delle competenze degli enti locali disposte dalla normativa vigente.

  16. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, provvede con propria deliberazione a:

    1. prevedere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale al fine di garantire l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche;

    2. regolare le modalita' di fruizione al fine di assicurare condizioni di omogeneita' su tutto il territorio;

    3. approvare specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di compensazione ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessati;

    4. provvedere alla ripartizione del contributo compensativo tra gli enti interessati prevedendo in particolare una quota pari al 40% in favore dei comuni dove hanno sede gli impianti, una quota pari al 40% in favore dei comuni contermini, una quota pari al 10% in favore della provincia che comprende il comune sede dell'impianto e una quota pari al 10% in favore della Regione;

    5. stabilire le linee guida per l'utilizzo sul territorio delle quote spettanti alla Regione;

    6. stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

  17. Le entrate previste dal presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione 31120 - U.P.B. 03.04.001 denominato «Entrate...

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