Ordinanza emessa il 25 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1? giugno 2006) dal tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Cava de' Tirreni, nel procedimento civile promosso da Senatore Pasquale contro Palumbo Anna. Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Termine per la costituzione in giudizio dell'opponente ...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nella causa promossa da Senatore Pasquale rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Angrisani presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla via Vincenzo Vimo n. 31, in virtu' di mandato in calce alla copia del decreto ingiuntivo notificatogli, opponente;

Contro Palombo Anna rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Degli Esposti presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni alla via M. Garzia n. 17, in virtu' di mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, opposto.

Premesso

Con atto notificato il 26 luglio 2002, il sig. Pasquale Senatore conveniva in giudizio la sig. Anna Palombo, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 698/2002, reso dal Presidente della sezione del Tribunale di Cava de' Tirreni. L'istante eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del tribunale adito e, nel merito, l'insussistenza della pretesa dell'opposto, deducendo di vantare un maggior credito derivante dalla mancata azione del preavviso di rilascio dell'immobile locato. In tal guisa spiegava domanda riconvenzionale nei confronti dell'opposto per la residua somma di Euro 323,29 oltre interessi al tasso legale. Nel provvedere alla sua costituzione in giudizio, l'opposto, con comparsa depositata in cancelleria in data 29 novembre 2002, impugnando estensivamente il contenuto dell'atto di opposizione, deducendone, innanzitutto, l'inammissibilita' dell'opposizione medesima per tardivita', oltre che la sua infondatezza nel merito. Osservava in particolare l'opposto che il d.i., da cui e' scaturito l'odierno giudizio, e' stato notificato il 19 giugno 2002, mentre l'opposizione e' stata notificata il 26 luglio 2002 ed iscritta a ruolo il 1° agosto 2002. L'iscrizione a ruolo quindi e' avvenuta dopo quarantatre giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto con la conseguenza che il relativo atto di opposizione deve considerarsi inammissibile per tardiva costituzione.

O s s e r v a

In virtu' della...

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