Ordinanza del 4 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 2006) emessa dal g.i.p. del tribunale di Venezia sul ricorso proposto da Bhaumik Lopamudra Straniero - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Possibilita' per lo straniero di nominare altresi' un interprete a spese dello Stato - Omessa prev...

IL TRIBUNALE

Letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 da Bhaumik Lopamudra, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Faraon, avverso il decreto del g.i.p. di rigetto dell'istanza di liquidazione delle sue competenze avendo svolto la funzione di interprete nell'interesse di Akter Yesmin, imputata nel proc. pen. n. 9235/04 R.G. G.i.p. del reato di omicidio ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

O s s e r v a

La predetta Bhaumik Lopamudra ha svolto la funzione di interprete della lingua Bangla fra l'imputata ed il suo difensore, traducendo anche in italiano delle lettere e delle audiocassette.

Ha, quindi, richiesto al g.i.p. la liquidazione dei propri compensi in ragione del numero di vacazioni sia per l'accesso al carcere, sia per la sua presenza in tribunale, sia per le traduzioni delle lettere e delle audiocassette nonche' per l'accesso all'ospedale del figlio della Akter e per una sessione presso lo studio del legale con i parenti della Akter.

Il g.i.p. ha respinto la richiesta facendo presente che il difensore avrebbe dovuto provvedere a nominare a suo tempo l'interprete quale consulente.

Rileva questo giudice che nel testo unico citato che disciplina il patrocinio nel processo penale non e' in alcun modo previsto ne' la nomina di un interprete da parte dell'imputato o, comunque, un intervento privato di tale ausiliario ne' tanto meno il pagamento del compenso allo stesso da parte dello Stato.

E' previsto semplicemente che possano essere nominati un sostituto del difensore, un investigatore ed un consulente tecnico di parte (artt. 101 e 102, d.P.R. n. 15/2002).

Oltretutto, l'art. 105 precisa che il g.i.p. liquida il compenso all'ausiliario del magistrato stesso e non ad altri e la lett. b) dell'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848, riguarda specificamente l'udienza, cioe' la trattazione del processo davanti al magistrato.

Trattandosi di normativa assolutamente eccezionale - tanto piu' che pone delle spese a carico dell'Erario - non e' consentita un'applicazione analogica.

Orbene, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato ha dato attuazione al precetto costituzionale posto dal terzo comma dell'art. 24, che prescrive che ai "non abbienti" siano assicurati, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione in esecuzione del principio posto dal primo comma della stessa disposizione che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e...

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