Ordinanza del 19 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 2006) emessa dal giudice di pace di Torino nel procedimento civile promosso da Gugliuzza Manuela contro Prefetto di Torino Circolazione stradale - Provvedimenti del Prefetto - Ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria - Prevista n...

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 23, legge n. 87/1953, pronunciata fuori udienza nella causa ex art. 22, legge n. 68/1981, iscritta al R.G. n. 23151/05, tra Gugliuzza Manuela e Prefetto di Torino.

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 205 c.d.s., Gugliuzza Manuela si e' opposta, per svariati motivi, a cinque ordinanze-ingiunzioni adottate nei suoi confronti dal Prefetto di Torino in data 2 dicembre 2004.

La notificazione di tali provvedimenti risulta essersi perfezionata, per il "notificante" (in base ai criterio indicato da Corte cost. n. 477/2002) il 2 maggio 2005, e, quindi, tempestivamente, ancorche' in limine litis, in quanto detta data ha coinciso con il primo giorno utile non festivo dopo quello di effettiva scadenza del termine di 150 giorni per provvedervi, previsto dall'art. 204, comma 2, c.d.s., cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1-sexies della legge n. 214/2003, legge di conversione del d.l. n. 151/2003.

Nel corso del giudizio, parte ricorrente, con apposita memoria, ha sollevato dubbio di costituzionalita', in relazione agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., della succitata norma, nella parte in cui ha fissato in 150 giorni il termine per perfezionare la notificazione di un'ordinanza-ingiunzione.

A sostegno di tale tesi, ha evidenziato che, attualmente, il procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinato dal codice stradale puo' avere il seguente svolgimento:

l'organo di polizia stradale, ha tempo, in virtu' dell'art. 201 c.d.s., centocinquanta giorni per procedere alla contestazione non immediata della violazione;

preso atto dell'addebito, al destinatario della sanzione ne sono concessi solamente sessanta per istruire le proprie difese;

ulteriori sessanta (al posto degli originari trenta) - per un totale di duecentodieci - sono concessi al suddetto organo per trasmettere, ai sensi dell'art. 203 c.d.s., il ricorso al prefetto (il quale, a propria volta, ne ha a disposizione trenta, qualora il gravame gli venga trasmesso direttamente dal ricorrente);

a quest'ultima autorita', a sua volta, e' consentito deciderlo nel merito in centoventi giorni, con possibilita' di prorogare detto termine in base ai tempi necessari per espletare l'audizione personale, laddove questa venga richiesta dall'incolpato;

quest'ultimo, pero', ricevuta - entro quel termine di centocinquanta giorni della cui legittimita' costituzionale si ha motivo di dubitare - notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, deve, di fatto, riesaminare gli atti (potendo essere trascorso ormai oltre un anno), consultarsi, all'occorrenza con esperti e/o avvocati, istruire e redigere il ricorso in opposizione, nonche' curarne il deposito (o la spedizione) in soli trenta giorni, perche' questo e' quanto il comma 1 dell'art. 22, legge n. 689/1981 gli concede.

Sicche', "a conti fatti", nel procedimento sanzionatorio-amministrativo previsto dal codice della strada, alla p.a. sarebbero attualmente concessi cinquecentodieci (!) giorni per concluderlo, mentre l'incolpato deve continuare ad "organizzarsi" in un tempo (novanta giorni) che risulta meno di un quinto di quello a disposizione della parte avversa, con...

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