Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 gennaio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Caccia - Norme della Regione Liguria - Uccelli selvatici - Prelievo venatorio in deroga - Attivazione per la stagione venatoria 2006-2007 di prelievo in deroga, per la prevenzione di danni alle colture oliv...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale n. 36 del 31 ottobre 2006 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 2 novembre 2006 e recante il titolo "Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", con particolare riguardo al comma 1.

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 dicembre 2006 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del Ministro proponente).

Con la legge in esame, composta da un solo articolo, la Regione Liguria dispone l'attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006-2007, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici: con riferimento alla stagione venatoria indicata, si autorizza, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno - Sturnus vulgaris - al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole della regione. Le modalita' previste concernono i mezzi di prelievo autorizzati, le modalita' di prelievo, il luogo di applicazione e il periodo, il limite massimo di prelievo giornaliero e quello stagionale per soggetto autorizzato, le giornate aperte al prelievo, il controllo attraverso la certificazione dei prelievi mediante apposita scheda di rilevazione. Il prelievo autorizzato riguarda i cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale richiesto all'amministrazione provinciale competente, nonche' della scheda di prelievo predisposta dalla regione e rilasciata dalle province. E' prevista la annotazione dei prelievi sulla scheda per il prelievo in deroga; alla data del 31 marzo 2007 e' fissata la restituzione delle schede alle province competenti, le quali curano l'invio alla regione, entro il 30 aprile 2007, dei dati dei prelievi effettuati. Le funzioni di controllo sono demandate alla vigilanza venatoria come disciplinata dalla normativa statale. La legge e' stata dichiarata urgente ed e' entrata in vigore...

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