Istituzione del Servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 1 settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

  1. La Regione Molise, con la presente legge, istituisce e disciplina il Servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria, nell'intento di riconoscere la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente in un contesto di collaborazione tra la stessa Regione, gli enti regionali, gli enti locali e le associazioni per la tutela ambientale riconosciute ed iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

    Art. 2.

    Servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria

  2. La vigilanza ambientale volontaria consiste in un servizio di informazione, prevenzione e controllo, nonche' di repressione degli illeciti, finalizzato alla corretta ed efficace applicazione delle norme vigenti in materia di protezione degli animali, della flora, dell'ambiente, del paesaggio, della salute umana e dei beni culturali e storici.

  3. Il Servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria si esplica tramite:

    1. l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente in materia di tutela ambientale nonche' sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;

    2. la vigilanza sullo stato di conservazione della natura e sull'ambiente, unitariamente considerato, al fine di prevenire ed accertare le violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge;

    3. la collaborazione con le autorita' competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico, svolte nell'ambito delle attivita' di protezione civile, con particolare riferimento alle attivita' di ricognizione, sorveglianza, avvistamento ed allarme nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi prevista nel Piano regionale di prevenzione;

    4. la collaborazione con le autorita' competenti per la raccolta di dati ed informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale;

    5. la collaborazione con altri enti ed organismi, titolari di funzione di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria per attivita' di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento di reati contro il patrimonio ambientale;

    6. la diffusione, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali.

  4. L'attivita' di vigilanza ambientale volontaria e' svolta da personale volontario appartenente alle associazioni di tutela ambientale, di cui al precedente Art. 1, al quale e' riconosciuta la qualifica di guardia ambientale volontaria con le modalita' indicate al successivo Art. 3 previa partecipazione ai corsi di formazione e superamento dell'esame finale previsto dal successivo Art. 4, purche' in possesso dei seguenti requisiti:

    1. maggiore eta';

    2. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

    3. aver conseguito un diploma di scuola media superiore;

    4. non aver riportato condanne penali;

    5. non aver subito sanzioni...

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