Regolamento di attuazione dell'Art. 13, comma 1, lettera e), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 13 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, e n. 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), ed in particolare l'Art. 12, comma 1, lettera b), commi 3 e 4, e l'Art. 13, comma 1 lettera e);

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 7 agosto 2006, n. 17 adottata previa acquisizione dei pareri del presidente del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione in agricoltura, e previo espletamento delle procedure di cui all'Art. 13 del protocollo d'intesa giunta regionale - enti locali del 6 febbraio 2006;

Dato atto che le commissioni consiliari «Agricoltura» e «Territorio e ambiente» hanno espresso parere favorevole nella seduta congiunta del 13 settembre 2006;

Dato atto che il consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole in data 5 settembre 2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale 1° ottobre 2006, n. 693 che approva il Regolamento di attuazione dell'Art. 13, comma 1, lettera e), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento in attuazione dell'Art. 13, comma 1, lettera e), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) disciplina, in particolare le procedure e le modalita' per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto all'Art. 12, comma 1, lettera b) e comma 4 della legge regionale n. 20/2006.

  2. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari disciplinata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) e dal presente regolamento e' esclusa ai sensi dell'Art. 185, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal campo di applicazione della parte IV del citato decreto legislativo.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura degli impianti;

    2. sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;

    3. sito di spandimento: una o piu' particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;

    4. primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su uno o piu' siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo;

    5. spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o piu' siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento;

    6. titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento.

    Art. 3.

    Comunicazione

  4. La comunicazione di cui all'Art. 3 della legge n. 574/1996 e' presentata al comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno ad uso agricolo le acque di vegetazione e le sanse umide.

  5. La comunicazione di cui al comma 1 e' presentata ogni anno al comune, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento.

  6. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell'allegato 1 e la relazione tecnica con i dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

  7. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:

    1. i dati di cui all'allegato 1, lettere B e C e i dati della lettera D solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;

    2. i dati di cui all'allegato 2 solo nel caso in cui siamo intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma.

  8. Per i frantoi aventi capacita' effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all'allegato 1 esclusi i seguenti punti: A a) punto 4, A b), A c). La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene i dati di cui al comma 4, lettera a).

  9. Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmette una copia della stessa ai dipartimenti provinciali o ai servizi sub-provinciali ove presenti, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), per la verifica periodica delle operazioni di spandimento di cui dell'Art. 9 della legge n. 574/1996.

  10. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione puo' impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilita' di 50 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un...

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