Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.
Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 26 ottobre 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La Regione Piemonte, al fine di favorire lo sviluppo dell'attivita' e del movimento turistico nell'aree protette e nei siti della rete Natura 2000, con fortemente alle finalita' ed ai vincoli stabiliti per i medesimi, finanzia iniziative, comprese quelle volte a recuperare e valorizzare la tradizione degli antichi mestieri e le infrastrutture escursionistiche.
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La Regione, ai fini del comma 1, si conforma ed aderisce ai principi ed agli obiettivi della Carta per un turismo sostenibile, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, e della Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette.
Art. 2.
Ambito di applicazione
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I contributi sono concessi per le iniziative effettuate nei comuni inclusi nel territorio delle aree protette e nei siti della rete Natura 2000.
Art. 3.
Iniziative ammesse a contributo
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Sono ammessi a contributo:
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gli interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, di abbattimento delle barriere architettoniche, compresi gli impianti e le attrezzature, di affittacamere che forniscono in proprio la prima colazione, di locande, alberghi, aziende agrituristiche, rifugi escursionistici e campeggi situati nelle aree protette; sono escluse dagli incentivi le spese relative alla realizzazione di nuove costruzioni;
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gli interventi di recupero, mantenimento, salvaguardia e attrezzaggio di percorsi escursionistici posti su aree pubbliche o di uso pubblico, nonche' l'allestimento, potenziamento o miglioramento dei relativi posti tappa, entrambi fruibili, almeno in parte, da persone diversamente abili;
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gli interventi di divulgazione, illustrazione e dimostrazione delle attivita' di antica tradizione caratteristiche della cultura locale e che utilizzano materiali naturali;
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i viaggi di istruzione nelle aree e nei siti di cui all'Art. 2 e che prevedano il pernottamento in strutture ricettive.
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Non sono ammessi a contributo gli acquisti d terreni e fabbricati.
Art. 4.
Soggetti destinatari e misura dei contributi
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Gli incentivi sono concessi a:
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imprenditori titolari delle attivita' previste dall'Art. 3, comma 1, lettere a) e c);
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enti o associazioni interessati per gli interventi relativi ai percorsi escursionistici di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b);
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il legale rappresentante...
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