Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 26 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo fondamentale del turismo religioso e ne incoraggia i flussi, facilita il turismo di ritorno dei piemontesi nel mondo e favorisce la crescita della cultura della solidarieta' e della cooperazione internazionale.

    Art. 2.

    Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso

  2. La Regione per la realizzazione delle finalita' di cui all'Art. 1 promuove:

    1. interventi volti a far conoscere i Santi sociali ed i Missionari del Piemonte, le attivita' svolte e le relative localita' di riferimento;

    2. azioni volte al recupero del patrimonio culturale, artistico e religioso;

    3. progetti mirati ad organizzare e gestire l'accoglienza anche a basso costo delle strutture pubbliche e private;

    4. iniziative tese alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle testimonianze storiche della vita dei Santi sociali e dei Missionari piemontesi, quali la realizzazione di fumati, di musei multimediali, di musei etnografici e di circuiti teatrali;

    5. interventi per consolidare nel tempo flussi di turismo religioso che permettano l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali ed internazionali del turismo culturale, solidale e religioso;

    6. la formazione di operatori specializzati nel turismo religioso e solidale.

    Art. 3.

    Programma annuale

  3. La giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, previo parere consultivo della commissione consiliare competente per materia, che lo esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, approva un programma annuale per la realizzazione delle iniziative e degli interventi di cui all'Art. 2 ed individua i criteri da seguire per la concessione dei contributi.

  4. I contributi per le iniziative di cui all'Art. 2 sono concessi nel rispetto della regola del de minimis prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

    Art. 4.

    Relazione al consiglio

  5. Ogni due anni, la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

    1. quali sono le modalita' di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;

    2. quali sono le difficolta' organizzative incontrate nel realizzare gli interventi di...

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