Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 18 del

  1. giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2

  1. Dopo l'Art. 3 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, e' aggiunto il seguente:

    Art. 3-bis (Composizione e funzionamento dei seggi elettorali). - 1. Nel secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale e' composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario.

    2. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum nazionali e del secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, alle consultazioni amministrative si applicano, relativamente alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali.

    3. Nel caso di cui al comma 2, le operazioni di spoglio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.

    .

    Art. 2.

    Interventi per favorire la partecipazione elettorale

  2. I contributi di cui alla legge regionale 12 marzo 1984, n. 9 (Agevolazioni del voto dei cittadini sardi residenti all'estero) e successive modifiche e integrazioni, sono erogati anche agli elettori sardi emigrati all'estero che, rientrati in Sardegna per esercitare il diritto di voto, non abbiano potuto votare a causa del rinvio della data delle consultazioni elettorali disposto con decreto del Presidente della Regione, emanato nei quindici giorni precedenti la data inizialmente fissata.

  3. La presente disposizione si applica anche alle consultazioni elettorali gia' indette alla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilita' recate dalla UPB S02.014 del bilancio della Regione per l'anno 2006.

    Art. 3.

    Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13

  5. Alla legge regionale n. 13 del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. nel comma 1...

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