Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale.
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giugno 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2
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Dopo l'Art. 3 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, e' aggiunto il seguente:
Art. 3-bis (Composizione e funzionamento dei seggi elettorali). - 1. Nel secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia il seggio elettorale e' composto da un presidente, da tre scrutatori - di cui uno a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente - e da un segretario.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di referendum nazionali e del secondo turno dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, alle consultazioni amministrative si applicano, relativamente alla composizione ed al funzionamento dei seggi elettorali, le disposizioni concernenti i referendum nazionali.
3. Nel caso di cui al comma 2, le operazioni di spoglio relative alle elezioni amministrative cominciano, in ciascun seggio elettorale, al termine delle operazioni dei referendum nazionali.
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Art. 2.
Interventi per favorire la partecipazione elettorale
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I contributi di cui alla legge regionale 12 marzo 1984, n. 9 (Agevolazioni del voto dei cittadini sardi residenti all'estero) e successive modifiche e integrazioni, sono erogati anche agli elettori sardi emigrati all'estero che, rientrati in Sardegna per esercitare il diritto di voto, non abbiano potuto votare a causa del rinvio della data delle consultazioni elettorali disposto con decreto del Presidente della Regione, emanato nei quindici giorni precedenti la data inizialmente fissata.
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La presente disposizione si applica anche alle consultazioni elettorali gia' indette alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilita' recate dalla UPB S02.014 del bilancio della Regione per l'anno 2006.
Art. 3.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13
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Alla legge regionale n. 13 del 2005, sono apportate le seguenti modifiche:
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nel comma 1...
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