Ordinanza emessa il 20 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2006) dal tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Chierchia Anna ed altra Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione ...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. pen. n. 10327/06 a carico di' Chierchia Anna, nata a Gragnano (NA) il 10 giugno 1973, e di Sicignano Elena, nata a Gragnano (NA) il 22 aprile 1956;

Atteso che le predette sono chiamate a rispondere con decreto di citazione diretta, emesso in data 20 aprile 2005, dei reati di cui agli artt. 582 c.p., 594 c.p., commessi il 4 luglio 2000;

Rilevato che, essendo stato il dibattimento aperto in data odierna, possono applicarsi, ex art. 10, terzo comma legge n. 251/2005, ove piu' favorevoli, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005 cit.;

Considerato in particolare che nel caso di specie deve aversi riguardo al disposto del nuovo art. 157, quinto comma c.p., in forza del quale, allorche' per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni, che in caso di interruzione della prescrizione, puo' essere aumentato di un quarto, fino a tre anni e nove mesi;

Atteso che tale previsione deve essere riferita ai reati oggi di competenza del giudice di pace, per i quali in effetti ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 274/2000 puo' essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere a) seconda parte, b) e c), la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo, in alternativa, alla mera pena pecuniaria;

Rilevato che tutti i reati per cui e' processo, stante il tenore dell'imputazione, sono oggi di competenza del giudice di pace e che dunque, ai sensi dell'art. 2 c.p., essi sono soggetti al piu' favorevole trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52 d.lgs. n. 274 cit.;

Ritenuto a tale stregua che in relazione al tipo di sanzione per essi prevista risulta corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine di prescrizione come sopra indicato; atteso peraltro che proprio sulla scorta di tale considerazione si appalesa rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come novellato dall'art. 6, legge n. 251/2005, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, senza tener conto dell'effettiva gravita' dei reati, ma anzi in contrasto con la pena edittale prevista, contempla irragionevolmente termini di prescrizione diversi, a seconda che per il reato siano o meno irrogabili, in alternativa alla pena pecuniaria, la permahenza domiciliare o il lavoro sostitutivo,

Osserva in particolare quanto segue

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