Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero ed apolide - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Mancata previsione del previo accertamento della pericolosita' sociale - Applicazione della norma anche ad un solo episodio criminoso di lieve entita' - Mancata motiva...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sui ricorsi proposti da S. D. ed altro contro il Ministero dell'interno ed altro, con ordinanza del 7 giugno 2005 iscritta al n. 488 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di due giudizi, aventi ad oggetto l'annullamento di due provvedimenti del Questore di Mantova con i quali erano stati rifiutati i rinnovi di altrettanti permessi di soggiorno di cittadini extracomunitari, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27 e 35 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189.

    Premette in fatto il remittente che entrambi i ricorrenti avevano presentato istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno e che il Questore di Mantova le aveva respinte, poiche' i cittadini extracomunitari erano stati condannati a seguito di patteggiamento, con sentenze passate in giudicato, per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; tali reati rientrano nelle ipotesi per le quali le norme impugnate non consentono l'ammissione in Italia ne' il rinnovo del permesso di soggiorno in precedenza concesso.

    Aggiunge, altresi', il giudice a quo di aver sollevato gia' una prima volta, nel corso dei medesimi giudizi, un'analoga questione di legittimita' costituzionale, dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con l'ordinanza n. 9 del 2005.

    Dopo aver proceduto alla riunione dei giudizi, aventi ad oggetto la medesima materia, il Tribunale amministrativo regionale richiama il contenuto delle norme impugnate, in particolare l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, a norma del quale non e' ammesso in Italia lo straniero condannato, anche a seguito di patteggiamento della pena, per una...

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