Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Societa' - Controversie in materia societaria - Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza - Decadenza dell'attore dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni gia' proposte, nonche' di formulare ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento civile instaurato da P. L. ed altri nei confronti della San Paolo IMI Asset Management - Societa' di gestione del risparmio s.p.a. con ordinanza del 30 giugno 2004, iscritta al n. 924 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2004;

Visto l'atto di costituzione di P. L. ed altri (fuori termine) e della San Paolo IMI Asset Management - Societa' di gestione del risparmio s.p.a., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Roberto Carleo per la San Paolo IMI Asset Management - Societa' di gestione del risparmio s.p.a. e l'avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il giudice relatore di una controversia instaurata dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale ai sensi dell'art. 1, lettera d), del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), ha sollevato, con ordinanza del 30 giugno 2004 e in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 10, commi 1 e 2, del citato d.lgs. n. 5 del 2003, "nella parte in cui prima vieta e, poi, sancisce la decadenza dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni gia' proposte nonche' di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti successivamente alla notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, anche quando tale ultima istanza sia stata notificata da parte convenuta dopo la sua costituzione, nella pendenza del termine per il deposito, a cura di parte attrice, della memoria di replica di cui agli artt. 4, secondo comma, e 6, primo e secondo comma", dello stesso d.lgs. n. 5 del 2003.

    Precisa il remittente che, con atto di citazione iscritto a ruolo il 20 febbraio 2004, la San Paolo IMI Asset Managment - Societa' di gestione del risparmio s.p.a era stata convenuta in giudizio da alcuni clienti - acquirenti di quote del fondo di investimento San Paolo Azioni Italia - i quali avevano chiesto all'adito Tribunale "di accertare e dichiarare l'invalidita' e, comunque, la nullita' e, comunque, l'annullabilita' e, in ogni caso, l'inefficacia" del relativo contratto ovvero, in via subordinata, di dichiarare "risolto il suddetto contratto per esclusivo fatto e colpa imputabili alla societa' convenuta" e, in ogni caso, di condannare la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito nonche' al risarcimento di tutti i danni. Con comparsa di risposta notificata il 28 aprile 2003 (recte: 28 aprile 2004) e depositata il successivo 30 aprile ai sensi degli artt. 4, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 5 del 2003, la societa' convenuta si costituiva in giudizio, concludendo per il rigetto integrale di tutte le domande avanzate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto. Successivamente la convenuta medesima - con atto notificato lo stesso 30 aprile 2004 e depositato il successivo 7 maggio -...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT