Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Sostituto del difensore - Previsione della iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., a...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 3 maggio 2005 dal Tribunale di Lecce, nel procedimento penale a carico di M. L., iscritta al n. 470 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale, il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 3 maggio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 97, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere nominato, in sostituzione del difensore dell'imputato che non sia stato reperito, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa, soltanto un avvocato iscritto nell'elenco di cui al comma 2 dello stesso articolo;

che, in punto di rilevanza, il rimettente rileva che, dopo aver constatato l'assenza in aula del difensore dell'imputato, nonche' di altro avvocato iscritto nell'elenco di cui al citato comma 2 dell'art. 97 cod. proc. pen. presso il tribunale, si era visto costretto a rinviare il processo ad una successiva udienza al fine di non incorrere nella nullita' prevista dall'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che la norma impugnata determina una irragionevole e potenzialmente irreversibile stasi del processo, in quanto e' possibile - cosi' come e' avvenuto nel caso di specie - che in sedi giudiziarie di piccole dimensioni, il giudice si trovi nell'impossibilita' di rintracciare immediatamente, quale sostituto del difensore dell'imputato, un avvocato iscritto nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 97 cod. proc. pen., non essendo per quest'ultimo previsto alcun obbligo di reperibilita';

che, a parere del rimettente, la norma impugnata sarebbe, altresi', irragionevole poiche' essa non troverebbe...

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