Modifiche di leggi provinciali in vari settori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione

Trentino-Alto Adige n. 44 del 31 ottobre 2000)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1. Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, recante

´Misure per garantire la qualita' nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualita' con indicazione di origine"ª

  1. Dopo la lettera e) del comma 2, dell'Art. 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e' aggiunta la seguente lettera:

    ´f) prodotti di produzione biologica di cui al regolamento n. 91/2092/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991.ª.

  2. Il comma 1, dell'Art. 3 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e' cosi' sostituito:

    ´1. Per le finalita' di cui all'Art. 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato e' introdotto il ´Marchio di qualita' con indicazione d'origineª, secondo l'allegato A. La dizione ´Qualitaª di cui all'allegato A puo' essere usata in diverse varianti linguistiche.ª.

  3. L'allegato A di cui al comma 1, dell'Art. 3 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12. e' sostituito dall'allegato A alla presente legge.

    Art. 2.

    Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, recante ´Ordinamento forestaleª

  4. L'Art. 59 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e' cosi' sostituito:

    ´Art. 59 (Funzioni). - 1. Il personale di cui agli articoli 56 e 57 esercita la sorveglianza e la tutela del patrimonio forestale e alpicolo e, in generale, nell'ambito delle competenze della provincia, le funzioni di polizia e di servizio d'istituto spettanti al Corpo forestale dello Stato, quelle a loro affidate dalla presente legge nonche' gli eventuali ulteriori compiti stabiliti da altra normativa.

  5. Costituiscono compiti istituzionali del servizio forestale provinciale la gestione sostenibile del suolo nel rispetto del vincolo idrogeologico-forestale, la relativa vigilanza e sorveglianza nonche' la vigilanza sul rispetto di altre disposizioni attribuite al Corpo forestale provinciale, l'esecuzione dei lavori forestali in economia, la concessione di provvidenze, la consulenza nonche' tutte le attivita' connesse e, in particolare, anche le attivita' scientifiche e amministrative concernenti lo svolgimento di detti compiti.

  6. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per l'esecuzione dei lavori in economia e degli interventi previsti agli articoli 25, 28, 31, 32 e 33, il direttore della Ripartizione provinciale foreste provvede all'acquisto di beni e servizi, nel rispetto dei limiti e degli ambiti di competenza stabiliti dalla vigente normativa provinciale in materia di procedure negoziali, compreso l'acquisto di abbigliamento, equipaggiamento e armamento di servizio, macchinari e veicoli speciali.

  7. Le stazioni forestali sono rette di norma da personale provinciale in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

  8. Le strutture di cui all'Art. 56, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rette da personale laureato in scienze forestali e munito del titolo di abilitazione all'esercizio della relativa professione.

    Art. 3. Modifica alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, recante

    ´Disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubblicheª

  9. Il comma 4, dell'Art. 24 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    ´4. Per l'esercizio a tempo pieno delle funzioni di bibliotecario responsabile nelle biblioteche locali e nelle biblioteche comprensoriali delle localita' ladine e' richiesto il diploma di istruzione superiore. Per il direttore di biblioteche centro di sistema e' richiesto il diploma di Magister, il diploma di laurea o il diploma di bibliotecario qualificato.ª.

  10. Il comma 3, dell'Art. 27 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    ´3. Alle biblioteche centro di sistema che abbiano un bacino di utenza di meno di 25.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di almeno 30 ore ovvero un bacino di utenza tra 25.000 e 50.000 abitanti ed un orario di apertura settimanale di almeno 40...

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