Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Legge della Regione Toscana - Valorizzazione e certificazione dei contenuti formativi nei contratti di apprendistato e individuazione di criteri e requisiti di riferimento per la capacita' formativa delle imprese - Disciplina, con regolam...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lettere a) e d), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l'8 aprile 2005, depositato in cancelleria il 18 aprile 2005 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato l'8 aprile 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 2, lettere a) e d), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonche' dei principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Specifica l'Avvocatura che con tale legge la Regione Toscana ha apportato modifiche alla legge regionale n. 32 del 2002, in materia di occupazione e mercato del lavoro. In particolare, l'art. 1 modifica il comma 4 dell'art. 1 della legge predetta, aggiungendo agli obiettivi ai quali si ispirano gli interventi della Regione, previsti dal citato comma 4, anche il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuita' lavorativa e la promozione di azioni di pari opportunita' e qualita' delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati. Vengono, poi, aggiunti nella legge regionale n. 32 del 2002 gli articoli 18-bis e 18-ter, riguardanti gli obiettivi della formazione nell'apprendistato e la disciplina dell'apprendistato stesso. Sono, altresi', inseriti gli articoli 20-bis e 20-ter: il primo sostituisce l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione, il secondo istituisce l'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro.

    Tale normativa appare al ricorrente lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, nonche' di alcuni principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro, da considerare standard uniformi sull'intero territorio nazionale, dettati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

    In particolare:

    l'art. 2, lettere a) e d), prevedendo la valorizzazione e la certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato e la individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la capacita' formativa delle imprese, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di ordinamento civile;

    l'art. 3, ove si prevede che la Regione disciplini i profili formativi e le modalita' organizzative dell'apprendistato con il regolamento di cui all'art. 32 della legge regionale n. 32 del 2002, approvato dalla Giunta "sentiti gli organismi rappresentativi delle parti sociali", contrasterebbe con gli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, rispettivamente per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato per l'alta formazione, prevedono "l'intesa" ovvero "l'accordo" con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, e, dunque, forme di maggiore coinvolgimento delle parti sociali. Il medesimo art. 3 sarebbe, altresi', in contrasto con l'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto, nel disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, non fa riferimento ne' alle intese con le amministrazioni dello Stato, ne' al rispetto dei principi e criteri direttivi dettagliatamente indicati dallo stesso art. 48, comma 4;

    l'art. 5, comma 1, che istituisce l'albo regionale delle agenzie per il lavoro, contrasterebbe con gli artt. 4, commi 1, 6 e 7, del d.lgs. n. 276 del 2003, che, rispettivamente, istituiscono l'albo nazionale delle agenzie per il lavoro e prevedono che la Regione, quando concede l'autorizzazione, provveda alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali "per l'iscrizione delle agenzie in un'apposita sezione regionale nell'albo di cui all'art. 4". Il medesimo art. 5, comma 2, che demanda ad un successivo regolamento regionale la definizione delle competenze professionali e dei...

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