Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 novembre 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Professioni - Norme della Regione Piemonte - Disciplina bionaturali per il benessere - Individuazione - Pratiche e tecniche naturali non sanitarie finalizzate al raggiungimento dello stato di benessere de...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, contro il Presidente della Giunta regionale del Piemonte per Giusta determinazione 17 novembre 2006 del Consiglio dei ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, siccome in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

La dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 18 settembre 2006, n. 32, recante "Norme in materia di discipline bionaturali del benessere" pubblicata nel B.U.R. Piemonte n. 38 del 21 settembre 2006 in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost.

La legge regionale in esame, che regolamenta "le discipline bionaturali del benessere", pur omettendo di individuare esplicitamente le attivita' che di fatto intende regolamentare e riconoscere, eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, terzo comma, Cost., nella materia concorrente delle professioni.

Ricorrono, infatti, i profili di illegittimita' costituzionale gia' rilevati da codesta Corte costituzionale nella sentenza n. 40/2006 con riferimento alla l.r. n. 18/2004 con la quale la Regione Liguria tentava di normare il suddetto settore.

Le censure si rivolgono in particolare:

all'art. 2, che individua le discipline bio-naturali del benessere in tutte quelle pratiche e tecniche naturali, qualificate come non sanitarie, che hanno per finalita' il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione stato di benessere della persona;

all'art. 3, che definisce il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore nelle discipline bio-naturali del benessere;

all'art. 5, nonche' all'art. 6, che prevedono l'istituzione di un elenco regionale delle discipline bio-naturali per il benessere e l'affidamento alla Giunta regionale del compito di fissare i requisiti, successivamente deliberati dal Consiglio regionale, che devono avere i soggetti.

Tali soggetti sono divisi in due sezioni: 1) agenzie formative, regolarmente accreditate, per operatori nelle discipline bio-naturali del benessere; 2) operatori nelle discipline bionaturali del benessere, ulteriormente suddivisi in base alle relative specializzazioni.

Cosi' disponendo, alla stregua di quanto piu' volte affermato da codesta Corte costituzionale in materia di professioni (cfr. sentt. un. 353/2003, 319, 355, 405 e 424/2005, nonche' 40 e 153/2006), le suddette...

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