Ordinanza nº 56 da Constitutional Court (Italy), 18 Febbraio 2011

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione18 Febbraio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 56

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO ”

- Alfonso QUARANTA ”

- Franco GALLO ”

- Luigi MAZZELLA ”

- Gaetano SILVESTRI ”

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), n. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo con due ordinanze del 6 marzo 2010, iscritte ai nn. 226 e 227 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Cuneo, con ordinanza del 6 marzo 2010 (r.o. n. 226 del 2010), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall’art. 2, comma 25, lettera f), n. 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui prevede, per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui allo stesso art. 41-bis, «l’adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta impossibilità di cuocere cibi»;

che il rimettente deve decidere sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 35 ord. pen. da un detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, sottoposto per due anni, con decreto del Ministro della giustizia del 3 dicembre 2009, al regime detentivo previsto dall’art. 41-bis, comma 2, ord. pen.;

che con il reclamo, per quanto testualmente riferito nell’ordinanza di rimessione, il detenuto lamenta che «l’amministrazione penitenziaria non gli consente di acquistare generi alimentari che per il loro utilizzo richiedono cottura, come la pasta, anche laddove si tratti di generi alimentari che si prestano ad essere consumati [anche] crudi, quali cipolla, aglio e basilico», e conclude chiedendo che venga ripristinata la possibilità di acquistare i generi da ultimo indicati;

che il giudice a quo ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul tema della necessaria tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, richiamando la sentenza n. 26 del 1999 della Corte costituzionale, e la sentenza n. 5 [recte: n. 25079] del 2003 della Corte di cassazione, che hanno individuato nel procedimento disciplinato dagli artt. 14-ter e 69 ord. pen. lo strumento attraverso il quale i detenuti possono far valere le proprie posizioni soggettive nei confronti dell’Amministrazione;

che nella specie, secondo il rimettente, il reclamo concerne la materia del trattamento alimentare del detenuto, rientrante nell’ambito delle posizioni soggettive tutelabili con reclamo al magistrato di sorveglianza e secondo le forme indicate dall’art. 14-ter ord. pen.;

che non rileverebbe, infatti, la competenza esclusiva attribuita al Tribunale di sorveglianza di Roma dalla stessa legge n. 94 del 2009, sui reclami aventi ad oggetto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime penitenziario speciale previsto dall’art. 41-bis ord. pen.;

che, quanto al contenuto del regime speciale di detenzione, il giudice a quo richiama la legge n. 94 del 2009, modificativa del predetto regime, e riferisce che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la Direzione della Casa Circondariale di Cuneo ha disposto, a partire dall’8 agosto 2009, per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen.: a) il divieto di acquistare al sopravvitto o ricevere dall’esterno generi alimentari che, secondo l’uso comune, richiedono cottura, b) la facoltà di utilizzare fornelli personali autoalimentati soltanto per preparare bevande e per riscaldare liquidi e cibi cotti forniti dall’Amministrazione penitenziaria, c) la possibilità di detenere una macchinetta per la preparazione del caffè, un pentolino ed una padellina di lega leggera per scaldare i liquidi ed il cibo fornito dall’Amministrazione;

che il rimettente richiama, inoltre, la circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia del 4 agosto 2009 (GDAP n. 0286202-2009), ove si rinvengono, tra l’altro, le indicate specificazioni al divieto di cottura imposto dalla legge;

che, a parere del rimettente, la norma che stabilisce il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime indicato contrasterebbe con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., oltre che con il principio di ragionevolezza;

che, in primo luogo, essa introdurrebbe una disparità di trattamento fra detenuti non giustificabile sulla base delle esigenze...

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