Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, recante: .

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del

16 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. L'Art. 4 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 e' sostituito dal seguente:

    Art. 4 (Disciplina della raccolta e riconoscimento delle tartufaie). - 1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto delle modalita' e nei limiti della presente legge, e' libera nei boschi e nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa.

    2. Hanno diritto di proprieta' sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate e controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprieta' si estende ai tartufi di qualunque specie, purche' vengano apposte tabelle delimitanti le tartufaie stesse e sia intervenuta l'attestazione di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate. Le tabelle devono essere di dimensione minima di cm. 20x30, con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno ad una distanza tale che esse siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello «Raccolta di tartufi riservata».

    3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali quali: regimazione acque superficiali, eliminazione vegetazione infestante, sarchiature superficiali dell'area, potatura di piante simbionti, adozione in prossimita' della tarufaia di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene preventivamente micorizzate da attivare entro tre anni dal rilascio dell'attestato di cui al comma 9.

    4. E' considerato incremento di tartufaie naturali, l'inserimento di piantine nella tartufaia o nel terreno prossimo all'area della tartufaia in numero non inferiore a 50 piante per ettaro.

    5. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati ex novo con la messa a dimora di idonee piante tartufigene preventivamente micorizzate in un numero non inferiore a 200 piante per ettaro. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati evitando il danneggiamento e la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.

    6. Il diritto di proprieta' sui tartufi prodotti nelle tartufaie controllate e coltivate, s'intende trasferito con l'effettivo possesso qualora subentri un nuovo conduttore.

    7. Il nuovo conduttore ha l'obbligo di comunicare, nel termine di giorni quindici, alle amministrazioni provinciali competenti per territorio l'intervenuto mutamento della situazione giuridica inerente il fondo.

    8. Qualora prima del termine di sei mesi dalla scadenza dell'attestazione di riconoscimento non ne venga dal conduttore richiesto il rinnovo, lo stesso, a tutti gli effetti, s'intende alla scadenza revocato.

    9. Le amministrazioni provinciali di Campobasso e Isernia rilasciano, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, a seguito parere tecnico della commissione provinciale di cui all'Art. 10, l'attestazione di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata entro dodici mesi dalla data della richiesta. Alla richiesta di riconoscimento occorre allegare un piano quinquennale di miglioramento e di utilizzazione a firma di un tecnico abilitato.

    10. Le amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai fini degli accertamenti preventivi sulle domande di riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, usufruiscono, nell'ambito e nel rispetto della convenzione tra Ministero delle politiche agricole e Regione, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e possono richiedere, qualora sia ritenuto necessario, il parere del Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero delle politiche agricole. La Regione istituisce, entro un anno dalla, data di entrata in vigore della presente legge, il Centro regionale per la salvaguardia e l'incremento della tartuficoltura presso l'assessorato all'agricoltura; le funzioni e i compiti del Centro regionale suddetto sono disciplinati con apposito regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data della sua istituzione.

    11. Il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata ha la durata di anni dieci dalla data di ricevimento da parte del richiedente dell'attestazione di riconoscimento.

    12. Potranno ottenere il riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata gli impianti che impieghino i generi e le specie di tartufi di cui all'Art. 3, comma 1.

    13. Le tartufaie controllate o coltivate riconosciute devono essere tabellate anche integrando la scritta rispettivamente con la dicitura «Tartufaia controllata» o «Tartufaia coltivata».

    14. Le attestazioni di riconoscimento gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovate su richiesta da presentarsi nei termini di anni uno dalla data della presente legge.

    15. Le attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata sono revocate dalla provincia competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

    16. Le province entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento trasmettono al servizio competente della Regione l'elenco delle tartufaie controllate e coltivate per cui e' stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento.

    .

    Art. 2.

  2. L'Art. 5 della legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 e' sostituito dal seguente:

    Art. 5 (Consorzi volontari). - 1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono, compresi i comuni e...

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