Aiuti a favore dei commercianti al minuto di prodotti ittici.
16 agosto 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
-
Al fine di prevenire lievitazioni anomale dei prezzi al consumo di prodotti ittici nel periodo di maggiore affluenza turistica, la giunta regionale e' autorizzata a concedere contribuiti alle imprese esercenti il commercio al minuto del pesce fresco, a copertura dei maggiori costi che gravano sulle medesime per l'approvvigionamento del prodotto in conseguenza del fermo biologico dell'attivita' di pesca disposto annualmente con provvedinento dello Stato.
-
L'aiuto di cui al comma 1 e' erogato annualmente in unica soluzione a rimborso, anche parziale, dei costi, debitamente documentati, sostenuti per l'approvvigionamento, la conservazione e il trasporto di pescato fresco acquistato in localita' extraregionali dagli imprenditori del commercio al dettaglio di prodotti ittici del mare residenti, o aventi sede legale, ed esercenti l'attivita' da almeno due anni nel territorio regionale.
-
Il contributo e' erogato per maggiori oneri effettivamente sostenuti entro il periodo di durata del fermo biologico e per spese ammissibili non superiori complessivamente a 3.000,00 euro.
Art. 2.
-
La giunta regionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, stabilisce con apposito atto:
-
la misura dei contributi applicabile per l'anno in corso;
-
le spese ammissibili in dettaglio;
-
i termini e le modalita' per la presentazione delle domande;
-
eventuali priorita', anche in relazione alle disponibilita' di bilancio;
-
le modalita' di documentazione delle spese sostenute;
-
le modalita' per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici.
Art. 3.
-
-
La giunta regionale verifica ogni anno, mediante monitoraggio dei mercati piu' significativi della Regione, che nel periodo di durata del fermo biologico l'andamento dei prezzi di vendita al minuto del pescato fresco corrisponda alle finalita' di cui al comma 1 dell'Art. 1. In caso contrario, la giunta sospende gli aiuti per l'anno successivo.
Art. 4.
-
Il regime di aiuto previsto annualmente dal provvedimento della giunta regionale di cui all'Art. 2 e' soggetto alla procedura di notifica preventiva in osservanza dell'Art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea e i relativi contributi possono essere concessi a condizione che la Commissione europea abbia...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA