Istituzione di due strutture speciali per le attivita' di informazione del consiglio regionale e degli organi di governo della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del

10 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

I s t i t u z i o n e

  1. In relazione a quanto previsto dall'Art. 7, comma 2 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del comitato regionale per le comunicazioni), presso il consiglio regionale e la giunta regionale sono istituite due distinte strutture operative denominate rispettivamente: Agenzia per le attivita' di informazione del consiglio regionale e Agenzia per le attivita' di informazione degli organi di governo della Regione, di seguito indicate come Agenzie.

  2. Le Agenzie svolgono le seguenti funzioni, gia' proprie dell'ufficio stampa ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale n. 22/2002:

    1. cura dei rapporti con i mezzi di informazione;

    2. diffusione delle informazioni sulle attivita' degli organi regionali;

    3. realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attivita' di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.

  3. Relativamente agli adempimenti e alle competenze amministrative le agenzie sono equiparate a un settore regionale di cui all'Art. 4 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).

  4. Il portavoce del presidente e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale ed il portavoce del presidente della giunta regionale possono avvalersi, d'intesa con il direttore della rispettiva Agenzia, della collaborazione della stessa per i rapporti di carattere politico-istituzionale di cui all'Art. 8, comma 1 della legge regionale n. 22/2002.

  5. Le Agenzie non possono svolgere attivita' di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.

    Art. 2.

    Organizzazione

  6. Le Agenzie sono organizzate ed operano come redazione giornalistica, in conformita' a quanto stabilito dalle norme e dai contratti che regolano l'esercizio della professione giornalistica, nonche' da quanto previsto dalla presente legge.

  7. Le attivita' giornalistiche sono svolte da giornalisti iscritti all'ordine professionale, assunti a contratto, con l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; le attivita' di segreteria e di supporto tecnico...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT