Istituzione di due strutture speciali per le attivita' di informazione del consiglio regionale e degli organi di governo della Regione.
10 agosto 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
I s t i t u z i o n e
-
In relazione a quanto previsto dall'Art. 7, comma 2 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del comitato regionale per le comunicazioni), presso il consiglio regionale e la giunta regionale sono istituite due distinte strutture operative denominate rispettivamente: Agenzia per le attivita' di informazione del consiglio regionale e Agenzia per le attivita' di informazione degli organi di governo della Regione, di seguito indicate come Agenzie.
-
Le Agenzie svolgono le seguenti funzioni, gia' proprie dell'ufficio stampa ai sensi dell'Art. 6 della legge regionale n. 22/2002:
-
cura dei rapporti con i mezzi di informazione;
-
diffusione delle informazioni sulle attivita' degli organi regionali;
-
realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attivita' di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.
-
-
Relativamente agli adempimenti e alle competenze amministrative le agenzie sono equiparate a un settore regionale di cui all'Art. 4 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale).
-
Il portavoce del presidente e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale ed il portavoce del presidente della giunta regionale possono avvalersi, d'intesa con il direttore della rispettiva Agenzia, della collaborazione della stessa per i rapporti di carattere politico-istituzionale di cui all'Art. 8, comma 1 della legge regionale n. 22/2002.
-
Le Agenzie non possono svolgere attivita' di informazione a favore di enti pubblici o altri soggetti esterni.
Art. 2.
Organizzazione
-
Le Agenzie sono organizzate ed operano come redazione giornalistica, in conformita' a quanto stabilito dalle norme e dai contratti che regolano l'esercizio della professione giornalistica, nonche' da quanto previsto dalla presente legge.
-
Le attivita' giornalistiche sono svolte da giornalisti iscritti all'ordine professionale, assunti a contratto, con l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; le attivita' di segreteria e di supporto tecnico...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA