Ordinanza emessa il 7 giugno 2006 dalla Corte di appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Marinelli Claudio Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in v...

LA CORTE DI APPELLO

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Marinelli Claudio, imputato in ordine al delitto di cui all'art. 588 c.p.;

Rilevato che lo stesso e' stato assolto con sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 23 marzo 2003;

che avverso la stessa ha proposto ricorso per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Perugia;

che la Corte di cassazione ha convertito in appello il ricorso rimettendo gli atti alla Corte di appello di Perugia;

O s s e r v a

Questa Corte e' vincolata alla qualificazione dell'atto di impugnazione del p.m. come atto di appello.

Si pone pertanto la questione di illegittimita' del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006 e 10 legge cit. posto che, in applicazione dello stesso la Corte, investita dall'appello (tale dovendosi considerare l'impugnazione proposta) del p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilita' dell'appello medesimo.

Ritiene la Corte di dover sollevare d'ufficio l'eccezione di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. - come modificato dall'art. 1 legge n. 46/2006 - e 10 legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilita' degli appelli gia' proposti, in quanto la questione si presenta non manifestamente infondata.

La nuova normativa infatti, per quanto si dira', realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., detenninando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non puo' dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di pnncipio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, comma 2, e 3 Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, e' foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione enneneutica si prediliga e' ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittimita' costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparita' di trattamento ovvero la necessita', onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza "creativa", o "suppletiva" delle sviste del legislatore. Tutto cio' in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, e' destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessita' dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erronee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato comma 2 dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalita' delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge, ai lavori preparatori, alla interlocuzione del Presidente della Repubblica, che ha ravvisato profili di manifesta illegittimita', rinviando la legge alle Camere per una nuova deliberazione, nonche' alle modifiche apportate onde correggere le suddette censure di incostituzionalita'.

Un tale discorso di insieme, lungi dal coinvolgere in un generico giudizio negativo l'impianto generale della legge, in violazione della regola della obbligatoria rilevanza della questione, e' utile e necessario al fine di evidenziare la profonda irrazionalita' della norma da applicare nel caso di specie.

Al riguardo va in primo luogo sgombrato il campo da un falso presupposto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT