Ordinanza emessa il 23 maggio 2006 dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Mosconi Gianfranco ed altro Processo penale - Appello - Modifiche normative - Impugnazione della parte civile - Appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Violazione del principio di ragionevolezza - Disp...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 576, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6, legge n. 46/2006 e dell'art. 10 della stessa legge, proposta all'odierna udienza dal RG., cui si e' associato il difensore della parte civile.

Osserva in fatto

Con sentenza del 9 giugno 2003 il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, assolveva Mosconi Gianfranco e Carisio Piergiorgio dal delitto di truffa, per insussistenza del fatto, dando atto che, nella ricostruzione dei complessi rapporti contrattuali tra le parti non si ravvisava la condotta costitutiva del delitto contestato, giustificandosi il comportamento tenuto dai denunciati proprio in ragione dei rapporti contrattuali, alla luce della legislazione vigente.

Nel suo atto di appello la difesa della parte civile lamentava che nella ricostruzione del fatto il primo giudice non avesse tenuto conto delle risultanze istruttorie che richiamava, sia in punto di sussistenza dell'oggettivita' del reato, che dall'elemento soggettivo dell'imputato.

Richiedeva quindi che, affermata la responsabilita' degli imputati, gli stessi venissero condannati alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile, con liquidazione in favore di questa di una provvisionale pari ad Euro 100.000.

All'odierna udienza il p.g., preso atto della novella legislativa n. 46/2006 eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 576 c.p.p., come dalla stessa modificato, nonche' dell'art. 10 della medesima legge con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Osserva in diritto

A seguito della abrogazione dell'art. 577 c.p.p., sancita dall'art. 9 della novella n. 46/2006, la parte civile e' stata, pacificamente, privata della facolta' di impugnazione, "anche agli effetti penali", nei confronti delle sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.

La nuova formulazione dell'art. 576 c.p.p. (della cui legittimita' costituzionale il procuratore generale dubita) impone peraltro di escludere il potere di appello della parte civile pure contro tutte le sentenze, sia di condanna che di proscioglimento, "ai soli effetti della responsabilita' civile".

Prima dell'entrata in vigore della novella n. 46/2006 l'appellabilita' delle sentenze ad opera della parte civile "ai soli effetti della responsabilita' civile", era sancita dall'art. 576, primo comma, che cosi' recitava: "La parte civile puo' proporre impugnazione con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza che riguardano l'azione civile".

Poiche' al p.m. era attribuito, a norma dell'art. 593 c.p.p., il potere di appello, questo si estendeva, in virtu' del succitato richiamo, alla parte civile.

La soppressione dell'inciso "con il mezzo previsto per il pubblico ministero" ha ora totalmente...

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