Sentenza nº 513 da Council of State (Italy), 25 Gennaio 2011

Data di Resoluzione25 Gennaio 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00026/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE BAR INTERNO OSPEDALE.

sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2010, proposto da:

Coser - Cooperativa Servizi Ristoro, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Cartasegna, Giovanni Ranalli, Massimo Luciani, con domicilio eletto presso Giovanni Ranalli in Roma, via delle Carrozze, 3;

Azienda Ospedaliera di Perugia, rappresentata e difesa dall'avv. Lietta Calzoni, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

Serenissima Ristorazione S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Calgaro, Benito Panariti, con domicilio eletto presso Benito Piero Panariti in Roma, via Celimontana, 38;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera di Perugia e di Serenissima Ristorazione S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2010 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Garzulla, su delega dell' avv. Cartasegna, Ranalli, Calzoni, e Calgaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con sentenza n. 26/2010 il Tar per l'Umbria ha respinto il ricorso proposto dalla CO.SE.R. - Cooperativa Servizi Ristoro avverso gli atti della gara indetta dall'Azienda Ospedaliera di Perugia per l'affidamento della concessione del servizio di gestione Bar dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia (procedura conclusasi con l'aggiudicazione in favore della Serenissima Ristorazione S.p.a., mentre la Coser si posizionava al secondo posto della graduatoria).

    La Cooperativa Coser ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

    L'Azienda Ospedaliera di Perugia e la Serenissima Ristorazione S.p.a. si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

    All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

  2. L'oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte della cooperativa Coser, precedente gestore del servizio e seconda classificata, dell'aggiudicazione in favore della Serenissima Ristorazione S.p.a. della gara indetta dall'Azienda Ospedaliera di Perugia per l'affidamento della concessione del servizio di gestione Bar dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

    La ricorrente contesta diversi profili della procedura, attinenti in parte ad asserite cause di esclusione dell'aggiudicataria, in parte a vizi della procedura che condurrebbero alla rinnovazione della stessa e, infine, a vizi della valutazione delle offerte e dell'attribuzione dei relativi punteggi.

    Nell'esaminare le varie censure si ritiene di dover seguire la graduazione dei motivi, effettuata dall'appellante, tenuto conto che l'ordine da parte del giudice di esaminare le censure non può prescindere dal principio dispositivo, che regola anche il processo amministrativo e comporta la necessità di esaminare prima quelle censure, proposte in via prioritaria dal ricorrente e da cui deriva un effetto pienamente satisfattivo della sua pretesa del ricorrente (Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2008 n. 213, in cui è stato affermato proprio che, in presenza di un motivo diretto ad escludere il primo classificato di una gara di appalto e di altro motivo tendente ad una rinnovazione, parziale o totale, delle operazioni di gara, solo l'accoglimento della prima censura, che deve quindi essere esaminata per prima, soddisfa l'interesse della seconda classificata ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto).

    Nel caso di specie, l'appellante ha proposto con assoluta priorità (sia nel ricorso in appello che nelle successive memorie) le censure attinenti alla sussistenza di cause di esclusione dell'aggiudicataria in relazione alle dichiarazioni rese ex art. 38 del d. lgs. n. 163/2006.

    In particolare, l'appellante deduce che:

    1. non è stata resa la dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui al predetto art. 38 con riferimento alla posizione di Silvana Sorsi, amministratore cessato dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, che aveva riportato diverse condanne penali, che comunque non sono state dichiarate, precludendo in tal modo la verifica della compatibilità delle stesse con la partecipazione alla gara, rimessa alla stazione appaltante anche in caso di intervenuta riabilitazione;

    2. la dichiarazione ex art. 38 non è stata resa neanche con riguardo ai procuratori speciali della società muniti di poteri di rappresentanza, di cui...

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