Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale ed osservatorio regionale sulla detenzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 36

del 7 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Ufficio del garante

  1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, l'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale, al fine di contribuire a garantire, in conformita' ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.

  2. Tra le persone di cui al comma 1, rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonche' nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.

    Art. 2.

    Costituzione, incompatibilita' e revoca

  3. Il garante e' il titolare dell'ufficio di cui all'Art. 1. Il garante e' scelto tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilita' e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione. Il garante e' eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il garante resta in carica per l'intera legislatura e non puo' essere rieletto.

  4. Il bando per la presentazione delle domande e' pubblicato, a cura del Presidente del consiglio regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione Campania entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando e' pubblicato dopo trenta giorni dalle dimissioni o dalla scadenza di mandato.

  5. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'Art. 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, e successive modifiche. Non puo' essere eletto garante colui che ha carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato indipendentemente dal tipo di reato contestato e colui che ha ricoperto incarichi nell'amministrazione penitenziaria.

  6. Il garante non puo' esercitare durante il mandato altre attivita' di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di...

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