Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo .

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39

del 21 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge disciplina nella Regione Abruzzo l'ordinamento della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Ai fini della presente legge, s'intende per maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada chi per professione:

    1. si occupa della direzione tecnico-sportiva di squadre ciclistiche e dei suoi atleti;

    2. accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;

    3. istruisce i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere;

    4. traccia i percorsi occupandosi della segnaletica, delle vie e della loro manutenzione.

    Art. 3.

    Pratica della mountain bike

  3. La percorrenza con la mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali, provinciali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.

    Art. 4.

    D i s c i p l i n a

  4. La giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, stabilisce i criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi e delle zone in cui e' vietata la pratica della mountain bike, che e' sempre vietata sui terreni in coltura.

  5. L'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell'ambito del territorio regionale e' subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale della Federazione ciclistica italiana (FCI).

  6. L'abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada e' disciplinata dalla presente legge e si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonche', il superamento di una prova pratica; la Direzione politiche attive del lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione, sentito il Collegio regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo fuoristrada della Federazione ciclistica italiana settore fuoristrada e la Scuola nazionale maestri della FCI, approva il piano formazione e le relative modalita' di svolgimento. Il relativo bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Le competenti Direzioni delle Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato regionale di Formazione e Istruzione e del Turismo esaminano e validano congiuntamente il piano formativo.

  7. L'ammissione ai corsi di formazione e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

    1. maggiore eta';

    2. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresi' ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;

    3. titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorita' italiane;

    4. idoneita' psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanita' pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della...

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