Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27

del 10 agosto 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'Art. 42, comma 2, dello statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare gli articoli 19 e 20 che istituiscono il garante della comunicazione, ne stabiliscono le funzioni e rinviano ad apposito regolamento la disciplina dell'esercizio ditali funzioni;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 8 del 5 giugno 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, e delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

Acquisito il parere favorevole con osservazioni espresso dalla sesta commissione consiliare «Territorio e ambiente» nella seduta del 12 luglio 2006;

Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla sesta commissione consiliare;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 555 del 31 luglio 2006 che approva il regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni;

Emana

Art. 1.

O g g e t t o

  1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, (Norme per il governo del territorio), di seguito denominata «legge regionale», il presente regolamento istituisce il garante della comunicazione e ne disciplina le funzioni.

    Art. 2.

    F i n a l i t a'

  2. La disciplina delle funzioni del garante della comunicazione e' finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia il Piano di indirizzo territoriale della Regione, di cui all'Art. 48 della legge regionale, e le relative varianti, nonche' gli atti del governo del territorio di competenza della Regione di cui al comma 2 dell'Art. 10 della stessa legge.

    Art. 3.

    Nomina del garante della comunicazione

  3. Il garante della comunicazione e' nominato dal presidente della giunta regionale.

  4. Il garante e' scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli ambiti della sociologia, della scienza della...

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