Norme in materia di portualita'.

(Pubblicata nel supl. straord. n.8 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Integrazione dell'Art. 17 della legge regionale n. 22/1987, dell'Art.

5 della legge regionale n. 57/1991 e dell'Art. 4, comma 29, della legge regionale n. 19/2004.

  1. L'amministrazione regionale persegue gli scopi di cui all'Art. 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualita' e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia), di cui all'Art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli-Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22), e di cui all'Art. 4, comma 29, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), anche assegnando i fondi di cui ai capitoli 3769 e 3775 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste che li impiega per le finalita' delle menzionate leggi. La giunta regionale determina annualmente l'ammontare delle risorse da...

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