Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamente derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano - Deliberazione di insindacabilita' delle opinioni adottata dalla Came...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Riccardo De Corato nei confronti di Walter Ganapini, promosso con ricorso del Tribunale di Milano, prima sezione civile, notificato il 25 novembre 2004, depositato in cancelleria il 14 dicembre 2004 ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Nicolo' Zanon per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza depositata il 6 ottobre 2003, il Tribunale di Milano, I sezione civile - nel corso del giudizio civile promosso da Walter Ganapini per il risarcimento dei danni conseguenti a dichiarazioni del senatore Riccardo De Corato - ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata dall'Assemblea il 31 gennaio 2001 (documento IV-quater, n. 58), con la quale, in conformita' alla proposta formulata dalla Giunta per le elezioni e le immunita' parlamentari, si era ritenuto che i fatti per i quali e' in corso tale giudizio - gia' oggetto di procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del senatore De Corato, definito con sentenza di non doversi procedere del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 21 febbraio 2001 - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni: con conseguente insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

    Il ricorrente espone che la pretesa risarcitoria si fonda sulle dichiarazioni del senatore, contenute in un'intervista al quotidiano "La Repubblica", pubblicata il 22 dicembre 1997. Il parlamentare avrebbe dichiarato - avuto riguardo ai rifiuti umidi provenienti dalla citta' di Milano - che "il conferimento dell'umido in discariche di mezza Italia e' stata una prerogativa della giunta Formentini-Ganapini", come risulta dagli "atti della Commissione d'inchiesta del comune"; aggiungendo che "l'attuale management dell'AMSA" (Azienda municipalizzata per i servizi ambientali) "e' lo stesso voluto dall'allora assessore all'ambiente Ganapini nel 1995" e che "a conferma di tutto cio', vi e' l'avviso di garanzia che la procura di Lanciano, in provincia di Chieti, aveva emesso nei confronti di Ganapini, che, violando le leggi della Regione Abruzzo, aveva conferito nelle discariche di quel comune tonnellate di rifiuti di Milano".

    Il Tribunale riferisce, altresi', che in relazione a tali dichiarazioni era stato in precedenza promosso, a seguito di querela del Ganapini, un procedimento penale nei confronti del senatore De Corato per diffamazione a mezzo stampa (art. 595, terzo comma, del codice penale): procedimento a fronte del quale il Senato aveva adottato la delibera di insindacabilita' dianzi indicata, cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza aveva aderito, pronunciando sentenza di non doversi procedere per non essere l'imputato punibile ai sensi dell'art. 68 Cost.

    Rilevato che l'effetto impeditivo della prosecuzione delle attivita' processuali, conseguente alla delibera di insindacabilita', si estende anche al giudizio civile, il giudice ricorrente solleva conflitto di attribuzione giacche', a suo avviso, il Senato non avrebbe correttamente esercitato il proprio potere valutativo, interferendo cosi' illegittimamente nelle attribuzioni degli organi giurisdizionali.

    Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, difatti, il "nesso funzionale" - presupposto dall'art. 68, primo comma, Cost. ai fini dell'operativita' della garanzia dell'insindacabilita' in rapporto alle dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia - andrebbe inteso non come semplice collegamento di argomento o contesto, ma come identificabilita' della dichiarazione stessa quale espressione di attivita' parlamentare: pertanto occorrerebbe "la identita' sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede esterna". Tale condizione non ricorrerebbe nel caso di specie, non essendo ravvisabile alcuna sostanziale identita' di contenuto tra le dichiarazioni oggetto di giudizio e l'interrogazione parlamentare presentata dal senatore De Corato al Ministro dell'ambiente il 2 ottobre 1996, su cui si era essenzialmente basata la valutazione di insindacabilita' del Senato.

    L'interrogazione - ponendo l'accento sull'asserita incapacita' del sindaco Formentini e dell'assessore all'ambiente Ganapini a gestire l'emergenza rifiuti verificatasi nella citta' di Milano - si era limitata a chiedere al Ministro competente se fosse a conoscenza del fatto che il consiglio comunale aveva aperto un'inchiesta su detta gestione, con la nomina di apposita commissione, i cui atti e la cui relazione finale erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Milano e alla Procura regionale della Corte dei conti. L'intervista giornalistica, invece, conteneva dichiarazioni di altro tenore, prive di corrispondenza con l'atto tipico, in particolare quanto all'avviso di garanzia che la Procura della Repubblica di Lanciano avrebbe emesso nei confronti del Ganapini, per il conferimento nelle discariche di quel comune di ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da Milano, in violazione della normativa regionale.

    Alla proposizione del conflitto non sarebbe d'altra parte di ostacolo la circostanza che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, allineandosi alle conclusioni del Senato, abbia dichiarato di non doversi procedere, in sede penale, nei confronti del parlamentare per i medesimi fatti per i quali e' in corso il giudizio civile: giacche', a mente dell'art. 652 del codice di procedura penale, nel giudizio civile di danno ha efficacia di giudicato solo la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, e non anche la sentenza di non doversi procedere ex art. 425 cod. proc. pen., resa in esito all'udienza preliminare.

    Il Tribunale ricorrente chiede, pertanto, che la Corte dichiari la non spettanza al Senato del potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni rese dal sen. Riccardo De Corato, oggetto del giudizio civile in questione, trattandosi di potere esercitato al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 68, primo comma, Cost. con conseguente annullamento della deliberazione adottata dal Senato in data 31 gennaio 2001.

  2. - Con ordinanza n. 338 del 2004, depositata il 10 novembre 2004, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto.

    L'ordinanza di ammissibilita', unitamente all'atto introduttivo del giudizio, e' stata notificata in data 25 novembre 2004. Il conseguente deposito e' stato effettuato il 14 dicembre 2004.

  3. - Nel giudizio si e' costituito il Senato della Repubblica, depositando documenti e svolgendo deduzioni, a conclusione delle quali ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile e in subordine rigetti il ricorso, dichiarando che spettava al Senato affermare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal senatore De Corato nei confronti del Ganapini, oggetto del giudizio civile pendente davanti al ricorrente.

    La difesa del Senato eccepisce preliminarmente l'inammissibilita' del ricorso, rilevando come tale giudizio derivi da fatto materiale che aveva gia' formato oggetto di procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, conclusosi con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza di non luogo a procedere per l'insindacabilita' delle dichiarazioni in assunto diffamatorie: procedimento nel quale l'attore si era costituito parte civile.

    Ove la delibera di insindacabilita' fosse annullata, verrebbe meno la causa di improcedibilita' e, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. pen., l'anzidetta sentenza di non luogo a procedere, ancorche' non piu' soggetta ad impugnazione, non impedirebbe l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la stessa persona. Cio' comporterebbe, tuttavia, la "reviviscenza" della facultas eligendi dell'attore fra una nuova costituzione nell'iniziando processo penale, con trasferimento in quella sede dell'azione civile risarcitoria, e la coltivazione di quest'ultima nella sede sua propria: esito, questo, di dubbia ragionevolezza, posto che l'anzidetta facultas eligendi dovrebbe ritenersi definitivamente "consumata" con la precedente opzione del Ganapini per la costituzione di parte civile nel processo penale. Ove invece si ritenesse operante il principio di immanenza della costituzione di parte civile (art. 76 cod. proc. pen.), la rimozione della causa di improcedibilita' determinerebbe l'automatica riacquisizione in capo all'attore dell'anzidetta veste processuale; con la conseguenza che il giudizio civile, da cui il ricorso per conflitto di attribuzione promana, rimarrebbe sospeso, tornando ad essere il giudice penale l'organo competente a pronunciarsi (art. 75, comma 3, cod. proc. pen.).

    In sostanza, dunque, l'accoglimento del ricorso determinerebbe, in alternativa, o una violazione del principio di inammissibilita' del contemporaneo esercizio dell'azione civile in sede penale e civile; oppure una situazione per cui il ricorrente non potrebbe giovarsi della decisione favorevole del conflitto, dovendo il suo processo rimanere sospeso in attesa della decisione di un giudice penale, che...

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