Ordinanza nº 22 da Constitutional Court (Italy), 20 Gennaio 2011

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione20 Gennaio 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 22

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 1° marzo 2010, depositato in cancelleria il 3 marzo successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 1° marzo 2010 e depositato in cancelleria il 3 marzo successivo, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 dicembre 2009, n. 302, supplemento ordinario, per violazione: a) degli artt. 48, 49 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); b) dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale); c) dell’art. 136 della Costituzione, in relazione alla sentenza n. 74 del 2009 della Corte costituzionale;

che la ricorrente premette che, con riferimento ai problemi sorti in sede di applicazione dell’art. 49, primo comma, numero 1, dello statuto speciale – secondo cui sono devoluti in favore della Regione i sei decimi del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche riscosso nel territorio regionale –, era intervenuto un Protocollo d’intesa stipulato tra il Governo e la Regione Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, in attuazione del quale l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 137 del 2007 aveva stabilito che, «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria statale per lanno...

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