Ordinanza del 9 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 2006) emessa dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di Chioggia, nel procedimento relativo a F.N. Capacita' giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Potere d'autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell...

IL GIUDICE TUTELARE

Letti gli atti del proc. n. 8023 RGNC.- 2005;

Visto l'originario ricorso per interdizione ex art. 712 c.p.c. e il relativo esito decisorio ex art. 418 c.c;

Letto l'elaborato medico-legale depositato dal C.t.u. dott. Marcolin, incaricato da questo giudice tutelare di accertare la attuale condizione psico-fisica della "beneficiaria" F. N., che risulta affiancata da un amministratore di sostegno nominato in via provvisoria dal Tribunale rimettente;

Preso atto che il quadro clinico emergente e' di tale gravita' da escludere nella F. qualsiasi capacita' residua non solo di curare i propri interessi, economici e non, ma anche di rapportarsi con se stessa e con gli altri, in quanto affetta da una forma di insufficienza mentale di elevata gravita' (ed esattamente Cerebropatia di origine perinatale) che si e' stabilizzata in guisa irreversibile e che incide negativamente non solo sulle funzioni motorie, oltremodo limitate, ma anche su quelle psichiche superiori del giudizio 1), al punto che la stessa non e' in grado di effettuare nessuna valida operazione mentale e non puo' relazionarsi con l'esterno anche su livelli e per finalita' elementari;

Preso atto, in particolare, che la F. "a causa di tale menomazione ha una perdita totale di tutte le funzioni psichiche superiori, manca la consapevolezza della propria deficitarieta' psicofisica ed, ovviamente ed ancor piu', della propria situazione patrimoniale";

Ritenuto in definitiva che tale compromissione delle facolta' motorie e intellettive preclude alla F. da un lato di compiere da se' sola qualsivoglia atto della vita quotidiana, compresi quelli piu' elementari, dall'altra di elaborare, prendere consapevolezza e comunicare all'esterno aspirazioni e bisogni esistenziali;

Ritenuto pertanto che la F. non potrebbe in alcun modo esercitare i diritti e le facolta' che la legge introduttiva dell'istituto dell'amministratore di sostegno assicura, in funzione di garanzia e tutela, al beneficiario di tale nuova misura di protezione, in quanto presuppongono un soggetto in qualche modo cosciente di se' e in grado di interloquire, portatore di un proprio punto di vista, con l'ambiente esterno;

Ritenuto infatti che la F. non solo e' nell'impossibilita' psico-fisica di comunicare al giudice tutelare e all'amministratore di sostegno i propri bisogni e le proprie aspirazioni, ma non puo' neppure essere informata degli atti giuridici da compiersi ed autorizzarsi nel suo interesse, ne', a maggior ragione, e' in grado di valutarli secondo la propria scala di valori e di esprimere eventuali dissensi;

Ritenuto pertanto che la concreta gestione della misura di protezione dell' a-d.s. non puo' nel caso di specie compiutamente conformarsi al modello legale, in alcuni dei suoi piu' qualificanti aspetti e garantisti;

Rilevato che l'amministratore provvisorio di sostegno, nella persona di T.A., madre della beneficiaria, ha chiesto a questo g.t. l'autorizzazione alla vendita della quota, parti a 2/15 di un fabbricato sito nel comune di Chioggia, di pertinenza della beneficiaria F. n. e al successivo acquisto, con il prezzo cosi' ricavato, di una quota, pari a 1/6 di altra unita' abitativa, sita in Codevigo, di proprieta' della stessa T. A. e degli altri suoi figli;

Ritenuto che tale operazione di vendita e contestuale acquisto, cui seguirebbe il trasferimento della residenza della beneficiaria, attualmente fissata presso la abitazione sita in Chioggia, nell'immobile di Codevigo, e' verosimilmente nell'interesse della beneficiaria, non solo perche' la nuova sistemazione abitativa si sviluppa su un unico piano e ha, per le sue dimensioni ridotte, minori costi di gestione, ma anche perche' la amministratrice potrebbe essere coadiuvata nell'opera di assistenza anche dall'altra figlia F.F. che abita in quel comune;

Ritenuto che, secondo una prima interpretazione proposta dalla dottrina, la concessione del provvedimento ex artt. 411 e 374-375 c.c. potrebbe prestarsi, in un caso simile a quello specie, a rilievi di illegittimita', in quanto autorizzerebbe un atto di compravendita verosimilmente invalido, e cosi' ai sensi dell'art. 412 c.c., primo comma, c.c., per sospetta violazione di legge, in particolare delle disposizioni ex art. 410 c.c., nella parte in cui impongono all'amministratore di sostegno di informare preventivamente il beneficiario circa gli atti da compiere, di raccoglierne l'eventuale dissenso e di comunicarlo al g.t.;

Rilevato, in particolare, che nel caso di specie tali adempimenti non sono stati eseguiti dall'amministratore provvisorio di sostegno e che, viste le condizioni psichiche in cui versa la beneficiaria, come sopra evidenziate, gli stessi sono sostanzialmente impossibili;

Rilevato, tuttavia, che, secondo l'orientamento interpretativo fatto proprio dal Tribunale di Venezia, il provvedimento autorizzatorio pronunciato dal g.t. e perfettamente legittimo anche in concorso tali presupposti di fatto;

Ritenuto, pertanto, che sia rilevante, nel caso di specie, la questione di costituzionalita' degli artt. 410, 411, primo comma, e 412 c.c., in relazione agli artt. 2, 3, 41 e 42 della Costituzione, nella parte in cui attribuisco direttamente al g.t., ossia a un organo monocratico, il potere di autorizzare atti di disposizione incidenti sul patrimonio dell'interessato, anche quando, in conseguenza delle condizioni psichiche del beneficiario stesso, sia impossibile informarlo preventivamente e provvedere agli altri adempimenti previsti dall'art. 410 c.c..

Cio' premesso, espone di seguito, le ragioni per le quali ritiene non manifestamente infondata la suddetta questione di costituzionalita'.

A) La legge di riforma delle misure di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia, n. 6 del 2004, ha non solo modificato in alcuni...

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