Norme per l'attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonche' per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero di fanghi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 37 del

7 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione, al fine di garantire la navigazione interna e di consentire il regolare ricambio delle acque degli ambienti di interesse naturale, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi e dei canali e promuove il riutilizzo dei materiali di dragaggio.

    Art. 2.

    Soggetti attuatori

  2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'Art. 1, l'amministrazione regionale puo' provvedere in forma diretta o tramite delegazione amministrativa a favore della provincia, dei comuni limitrofi agli ambienti fluviali e portuali, dei loro consorzi, delle aziende speciali di enti pubblici, dei consorzi industriali o di consorzi tra imprenditori turistici privati.

  3. I soggetti attuatori predispongono un programma triennale delle attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'Art. 1.

    Art. 3.

    Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera

  4. La Regione, ai sensi dell'Art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179: disposizioni in materia ambientale, e' competente all'istruttoria e al rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare dei fanghi da dragaggio solo quando e' dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria stessa, l'impossibilita' tecnica o economica del loro utilizzo ai fini del ripascimento della fascia costiera o del recupero o smaltimento alternativo.

  5. L'agenzia regionale per l'Ambientale (A.R.T.A.) predispone l'istruttoria per le autorizzazioni al fine di valutare i dati relativi alla caratterizzazione chimica, fisica e microbiologica del materiale di dragaggio.

  6. La Regione, con l'ausilio della Capitaneria di Porto competente e sentite le associazioni degli operatori della pesca, del commercio e del turismo interessate, individua annualmente il quantitativo di materiale fangoso e sabbioso da dragare, nel rispetto delle previsioni del piano regolatore portuale.

  7. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' soggetta a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'Art. 46 (Valutazione di impatto ambientale) della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11: attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed...

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