Norme per l'attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonche' per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero di fanghi.
7 luglio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La Regione, al fine di garantire la navigazione interna e di consentire il regolare ricambio delle acque degli ambienti di interesse naturale, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fiumi e dei canali e promuove il riutilizzo dei materiali di dragaggio.
Art. 2.
Soggetti attuatori
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Per la realizzazione degli interventi di cui all'Art. 1, l'amministrazione regionale puo' provvedere in forma diretta o tramite delegazione amministrativa a favore della provincia, dei comuni limitrofi agli ambienti fluviali e portuali, dei loro consorzi, delle aziende speciali di enti pubblici, dei consorzi industriali o di consorzi tra imprenditori turistici privati.
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I soggetti attuatori predispongono un programma triennale delle attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'Art. 1.
Art. 3.
Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera
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La Regione, ai sensi dell'Art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179: disposizioni in materia ambientale, e' competente all'istruttoria e al rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare dei fanghi da dragaggio solo quando e' dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria stessa, l'impossibilita' tecnica o economica del loro utilizzo ai fini del ripascimento della fascia costiera o del recupero o smaltimento alternativo.
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L'agenzia regionale per l'Ambientale (A.R.T.A.) predispone l'istruttoria per le autorizzazioni al fine di valutare i dati relativi alla caratterizzazione chimica, fisica e microbiologica del materiale di dragaggio.
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La Regione, con l'ausilio della Capitaneria di Porto competente e sentite le associazioni degli operatori della pesca, del commercio e del turismo interessate, individua annualmente il quantitativo di materiale fangoso e sabbioso da dragare, nel rispetto delle previsioni del piano regolatore portuale.
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L'autorizzazione di cui al comma 1 e' soggetta a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'Art. 46 (Valutazione di impatto ambientale) della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11: attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed...
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