Misure per il settore sanita' relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 37 del

7 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Appropriatezza

  1. Nell'ambito delle misure tese alla definizione degli elementi di principio e di metodo della programmazione sanitaria, propedeutici alle azioni necessarie per il governo clinico, il riequilibrio dell'offerta dei servizi di assistenza territoriale ed il rilancio della qualita' delle cure e del servizio pubblico, la presente legge detta i presupposti di indirizzo ed individua gli strumenti applicativi.

  2. Il tasso di ospedalizzazione intraregionale per ricoveri in regime ordinario e day hospital della popolazione abruzzese e' determinato nella misura del 220 \times 1000 (duecentoventi ricoveri ogni anno per mille abitanti) per l'anno 2006. Di conseguenza, per l'anno 2006, le strutture pubbliche e private riducono la produzione dei ricoveri, complessivamente, del 13%. Si prevede che tale abbattimento sia differente per ogni struttura, poiche' correlato a due criteri specifici di appropriatezza, di seguito elencati:

    1) la percentuale di ricoveri assegnati ai quarantatre Diagnosis Related Groups (DRG) Raggruppamenti Omogenei di diagnosi a rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, di seguito definiti come raggruppamenti omogenei di diagnosi a rischio di inappropriatezza (DRG);

    2) la percentuale di ricoveri ripetuti sul totale dei ricoveri ordinari. Il primo criterio prevede una riduzione dei ricoveri per ogni struttura oscillante tra un minimo del 7.5%, ed un massimo del 10.5%, in base alla frequenza relativa dei quarantatre DRG - sul totale, secondo la seguente scala: fino al 10.99% di DRG a rischio di inappropriatezza sul totale, riduzione pari a 7.5% dei ricoveri ordinari; dall'11% al 12.99%: riduzione 8%; dal 13% al 15.99%: riduzione 8.5%; dal 16% al 19.99%: riduzione 9%; dal 20% al 24.99%: riduzione 9.5%; dal 25% al 29.99%: riduzione 10%; superiore uguale al 30%: riduzione 10.5%. Il secondo criterio prevede una riduzione per ogni struttura - da sommarsi alla precedente, compresa tra 0% ed 18%, in base alla percentuale di ricoveri ripetuti sul totale dei ricoveri ordinari, utilizzando come standard di riferimento la mediana regionale. Nessun abbattimento e' previsto per le strutture con valori dell'indice descritto pari o al di sotto della mediana. Al contrario, le strutture con valori superiori alla mediana regionale riducono i ricoveri ordinari di una quota calcolata secondo la seguente scala: fino ad una percentuale maggiore del 1.99% della mediana regionale (ad esempio, 20.9% se la mediana e' 20.5%), riduzione pari al 1%; da 2% a 2.99%: riduzione 2%; dal 3% al 3.99%: riduzione 3%; dal 4% al 4.99%: riduzione 4%; dal 5% al 5.99%: riduzione 5%; dal 6% al 7.99%: riduzione 6%; dall'8% al 10.99%: riduzione 7%; superiore uguale all'11%: riduzione 8%. Per l'anno 2006, i precedenti calcoli per la valutazione delle quote di riduzione della produzione di ogni struttura sono basati sull'analisi dei ricoveri dell'anno 2005, ovvero gli ultimi dati disponibili. L'abbattimento complessivo di ogni struttura, calcolato tramite i criteri sopra esposti, deve comunque riguardare il 90% dei ricoveri ordinari ed il 10% dei ricoveri a ciclo diurno di tipo medico. I casi in esubero rispetto all'obiettivo definito per ogni struttura non sono oggetto di valorizzazione ai fini di finanziamento dell'azienda. Il valore economico dei casi in esubero e' calcolato attraverso il prodotto del valore medio della produzione complessiva separatamente per ordinari acuti e day hospital medici per il numero dei casi in esubero. A partire dal 2007, la riduzione della produzione dei ricoveri in regime ordinario e di day hospital medico corrisponde alla somma delle due seguenti quote:

    1. il valore di inappropriatezza di ogni struttura nell'anno precedente, rilevato tramite il protocollo di appropriatezza di cui all'Allegato A alla presente legge;

    2. una quota basata sulla percentuale di ricoveri ripetuti sul totale dei ricoveri per ogni struttura, adottando gli stessi criteri riferiti alla mediana regionale di cui sopra. Entro il 2006, previa consultazione con le organizzazioni sindacali pubbliche e private, sono rideterminati i criteri di abbattimento.

  3. I ricoveri riguardanti i quarantatre DRG ad alto rischio di inappropriatezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, sono valorizzati:

    1. per l'80% a tariffa day hospital (DH) o day surgery (DS) e per il 20% a tariffa di ricovero ordinario per i ricoveri effettuati nel secondo semestre del 2006.

    2. per il 90% a tariffa DH o DS e per il 10% a tariffa di ricovero ordinario per gli anni 2007, 2008, 2009.

    Il valore economico dei ricoveri da valorizzare a tariffa di ricovero ordinario e' calcolato mediante il prodotto del valore medio della produzione complessiva in DH o DS per il numero di ricoveri corrispondente alle percentuali previste.

  4. I Raggruppamenti Omogenei di diagnosi (DRG) ordinari chirurgici nelle Unita' Operative (UO) chirurgiche generali e specialistiche devono raggiungere entro il 2006 il 75% del totale dei DRG delle singole UO. In caso di non raggiungimento di tale standard, la differenza percentuale e' considerata come base per l'abbattimento della remunerazione del complesso dei DRG medici delle singole UO.

  5. Le UO mediche e chirurgiche, con eccezione delle UO di terapia intensiva, Unita' terapia intensiva cardiologica (UTIC) riabilitazione/lungodegenza, che nel biennio 2004 e 2005 non hanno raggiunto il tasso di occupazione nelle degenze ordinarie del 60% sono accorpate, fatto salvo il riconoscimento di struttura complessa delle UUOO accorpate. I Direttori Generali predispongono il piano di accorpamento che e' approvato dalla giunta...

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