Regolamento concernente modalita' e criteri per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'Art. 7, commi 8 e 9, legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e dall'Art. 7, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 33 del 16 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni di cui all'Art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge regionale finanziaria 2002), e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'attuazione di programmi di intervento della Regione per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell'azione pubblica in materia di offerta di servizi al sistema scolastico regionale, con le quali si prevede, in particolare, che gli interventi stessi:

abbiano ad oggetto la concessione a istituzioni scolastiche autonome, enti locali e istituzioni culturali pubbliche di finanziamenti sulle spese per la realizzazione di speciali iniziative progettuali, anche a carattere sperimentale, in un'ampia serie di ambiti individuati dalla normativa medesima;

vengano definiti dalla giunta regionale, unitamente alla determinazione delle modalita' di impiego delle risorse ad essi destinate, mediante programmi organici e coordinati approvati sulla base di appositi protocolli di intesa sottoscritti con i rappresentanti delle Autorita' statali competenti e con gli altri organismi pubblici e privati eventualmente coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative medesime;

Viste inoltre le disposizioni di cui all'Art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge regionale finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni, concernenti il finanziamento di iniziative straordinarie aventi ad oggetto attivita' didattiche e formative di particolare significato e rilevanza;

Attesa la necessita' di definire piu' puntualmente le modalita' e i criteri per l'attuazione dei summenzionati interventi, mediante l'adozione di un apposito regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'Art. 30;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 14 luglio 2006, n. 1635;

Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

E' approvato il Regolamento concernente modalita' e criteri per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'Art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e dall'Art. 7, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque...

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