Legge regionale n. 18/2005, Art. 26, comma 3, Art. 22, comma 1 e Art. 37, comma 2, lettera a). Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 32 del 9 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 26, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro, ai sensi del quale con regolamento regionale sono definiti criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonche' gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;

Visto l'Art. 37, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 18/2005, in base al quale con regolamento regionale sono definiti i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'Art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);

Ritenuto di dare attuazione con un unico regolamento alle disposizioni sopra richiamate;

Sentiti il comitato di coordinamento interistituzionale e la commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 26 giugno 2006 hanno esaminato il testo di regolamento allegato al presente decreto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'Art. 22, comma 1 della legge regionale n. 18/2005, in base al quale la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunita', disciplina con regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'Art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie piu' deboli e a quelle con maggiore difficolta' nell'inserimento lavorativo;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta di data 12 luglio 2006 ha esaminato il testo di regolamento allegato al presente decreto esprimendo sul medesimo, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), parere favorevole;

Visto il Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1643 del 14 luglio 2006;

Decreta:

E' approvato il Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 25 luglio 2006

ILLY

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata. .of:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento, in applicazione degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1 e 37, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro):

  1. definisce, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e certificazione dello stato di disoccupazione, nonche' gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'Art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.

    144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.

    297 (disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'Art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.

    144);

  2. disciplina nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunita', le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'Art. 16 della legge 28 febbraio 1997, n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie piu' deboli e a quelle con maggiore difficolta' nell'inserimento lavorativo;

  3. definisce i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'Art. 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

    Art. 2.

    Servizi competenti

    1. Nell'ambito del presente regolamento per servizi competenti si intendono i Centri per l'impiego di cui all'Art. 21 della legge regionale n. 18/2005.

    2. E' competente a gestire le informazioni del lavoratore, ad adottare i relativi provvedimenti e a erogare i servizi di cui all'Art. 24, comma 2, il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore.

Capo II

Elenco anagrafico

Art. 3.

Contenuto e funzioni dell'elenco anagrafico

1. L'elenco anagrafico di cui all'Art. 4, del decreto del

Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'Art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come definito dal decreto ministeriale 30 maggio 2001 (approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica e delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori, ex Art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio

2000, n. 442. Modalita' di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico) e' costituito da:

  1. i nominativi dei soggetti per i quali i Centri per l'impiego ricevono le seguenti comunicazioni:

    1) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle agenzie di somministrazione di lavoro e dai soggetti autorizzati o accreditati a svolgere attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Nelle more dell'adozione con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la conferenza unificata, ai sensi dell'Art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo n. 181/2000, del modello di comunicazione, del formato di trasmissione e del sistema di classificazione dei dati, i soggetti obbligati possono adempiere all'obbligo di comunicazione nei confronti del centro per l'impiego utilizzando il sistema semplificato di comunicazione telematica attivo nell'ambito del sistema informativo lavoro della Regione autonoma

    Friuli-Venezia Giulia;

    2) comunicazioni effettuate dagli istituti scolastici ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del decreto del Presidente della

    Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (regolamento di attuazione dell'Art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta);

    3) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono liste ed elenchi speciali;

    4) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;

  2. i nominativi dei soggetti aventi l'eta' stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro che intendono avvalersi dei servizi erogati dal Centro per l'impiego, e che richiedono l'inserimento dei propri dati al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio.

    2. L'elenco anagrafico ha esclusivamente scopo conoscitivo sullo stato dei soggetti nel mercato del lavoro.

    3. I soggetti rimangono inseriti nell'elenco anagrafico salvo il verificarsi di una o piu' delle seguenti condizioni:

  3. richiesta di cancellazione da parte del soggetto;

  4. raggiungimento del limite massimo di eta' lavorativa, ovvero sessanta anni per le femmine e sessantacinque anni per i maschi, ovvero raggiungimento dell'eventuale diverso limite di eta' per l'accesso alla pensione di vecchiaia stabilito dalla normativa in materia, ad esclusione dei soggetti che a tale data hanno in corso un rapporto di lavoro e di coloro che presentano al Centro per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei servizi forniti dal Centro medesimo;

  5. decesso;

  6. scadenza del permesso di soggiorno ovvero decorrenza del periodo non inferiore a sei mesi di cui all'Art. 22 comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni.

    Art. 4.

    Gestione dell'elenco anagrafico

    1. All'atto dell'inserimento dei dati dei soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, il Centro per l'impiego procede alla classificazione dei soggetti stessi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 maggio 2001 (approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica e delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori, ex Art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio

    2000, n. 442. Modalita' di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico), al fine di poterli identificare secondo parametri omogenei e uniformi.

    2. All'atto dell'inserimento dei...

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