Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del

30 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Integrazione dell'Art. 5 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modifiche ed integrazioni.

  1. Dopo il comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e' aggiunto il seguente:

    ´1-bis. Le funzioni relative all'autorizzazione all'immersione in mare di materiali per gli interventi stagionali di ripascimento della fascia costiera, conferite ai comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) sono confermate in capo ai medesimi enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.ª.

    Art. 2. Integrazione dell'Art. 8 della legge regionale n. 13/1999 e successive modifiche ed integrazioni

  2. Alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 13/1999 sono aggiunte le seguenti lettere:

    ´d-bis) all'adozione da parte della giunta regionale di direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell'acquacoltura marittima comprensiva dei criteri per la localizzazione degli impianti;

    d-ter) alla verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui alla lettera d-bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interssino previsioni di attivita' di pesca professionale e di acquacoltura marittima. Detta verifica e' effettuata sulla base di apposito parere della struttura regionale competente, nell'ambito dei procedimenti di approvazione o rilascio di nulla - osta dei relativi progetti.ª.

    Art. 3. Integrazione dell'Art. 11 della legge regionale n. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni

  3. Dopo il comma 1-bis dell'Art. 11 della legge regionale n. 13/1999 sono aggiunti i seguenti commi:

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